(massima n. 1)
In tema di imposta sulle successioni, il chiamato all'ereditą che abbia dichiarato di accettarla con il beneficio di inventario deve completare l'inventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del decreto con il quale il giudice, ex art. 769 c.p.c., nomina il soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario, e non alla data della dichiarazione, perché, altrimenti, il decorso del periodo necessario per l'adozione del provvedimento renderebbe obiettivamente incerta l'idoneitą del lasso di tempo residuo ad assicurare l'espletamento delle operazioni. Ne consegue che, in caso di accettazione dell'ereditą ex art. 484 c.c., il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel decreto del giudice per la formazione dell'inventario.