L'ufficiale che procede all'
inventario deve dare avviso del luogo, giorno ed ora in cui si procederà all'inventario, alle persone che hanno diritto di assistervi ex
art. 771 del c.p.c. e che risiedono o hanno eletto
domicilio nella circoscrizione del
tribunale; tale avviso può essere dato con
biglietto di cancelleria ovvero con raccomandata, non risultando prescritta una forma ben precisa.
In ogni caso, lo stesso deve pervenire alla parte interessata almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni (nel computo del termine di tre giorni non va calcolato quello di spedizione, ma quello
ad quem).
Non va effettuato alcun avviso, invece, per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nel circondario del tribunale; tuttavia, in tal caso la
parte istante ha diritto di chiedere al giudice di nominare un notaio (con spese a carico del soggetto istante) affinché le rappresenti a tutelare il loro diritto al
contraddittorio.
Il
notaio è nominato dal giudice con decreto e per tale ipotesi l'avviso deve essere dato al notaio almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.
Se l'ufficiale che dovrà procedere all’inventario è un notaio, il giudice deve nominarne uno diverso, affinché possa rappresentare i soggetti di cui al 2° comma.
Parte della dottrina ritiene che il notaio non debba essere necessariamente nominato nelle ipotesi previste dal secondo comma, in quanto sarebbe anche legittimo un avviso inviato direttamente alla
residenza o al domicilio reali delle persone interessate.