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Articolo 754 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Apposizioni d'ufficio

Dispositivo dell'art. 754 Codice di procedura civile

L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

  1. 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo (1);
  2. 2) se tra gli eredi vi sono minori [c.c. 2] (2) o interdetti [c.c. 414] e manca il tutore o il curatore (3);
  3. 3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato (4).

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1) e 2), se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

Nel caso indicato nel numero 3) i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Note

(1) Si precisa che con le parole "il luogo" la norma ha inteso riferirsi al luogo di apertura della successione art. 747 del c.p.c.. Inoltre, l'articolo in esame è stato dettato a tutela degli eredi che non sono in grado di occuparsi direttamente della conservazione del patrimonio ereditario.
(2) Per minore la norma intende il minore non emancipato (art. 762 del c.p.c.). Si precisa inoltre che in riferimento ai numeri 1 e 2 la sigillazione non può avvenire né tanto meno essere richiesta se il defunto ha disposto diversamente con il testamento.
(3) In tale ipotesi, la norma è dettata per tutelare coloro che sono incapaci e privi di rappresentante legale ovvero coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi perché affetti da una grave infermità psichica. Anche in tal caso però il testatore può provvedere diversamente.
(4) Il numero tre disciplina il caso in cui l'apposizione dei sigilli è dettato al fine di evitare che il contenuto di atti di particolare rilevanza sia reso noto indiscriminatamente. In tale ambito è opportuno ricordare il disposto contenuto nell'art. 39, l. 16-2-1913, n. 89 (c.d. legge notarile) che dispone in caso di morte del notaio o di cessazione definitiva dell'esercizio notarile che il capo dell'archivio notarile del distretto provveda all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio o, indebitamente, altrove.

Spiegazione dell'art. 754 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina i casi in cui l'apposizione dei sigilli avviene per iniziativa ufficiosa del giudice stesso o su sollecitazione del pubblico ministero, e sono:
a) il caso in cui il coniuge del defunto, o alcuno degli eredi, sia assente dal luogo di apertura della successione;
b) il caso in cui tra gli eredi vi siano minori o interdetti, privi di tutore o curatore;
c) il caso in cui, infine, il defunto fosse un pubblico depositario ovvero esercente una pubblica carica o funzione e, conseguentemente, si possa ritenere che presso di lui si trovino documenti della pubblica amministrazione o comunque documenti riservati.

Si tratta di casi volti essenzialmente alla tutela di interessi pubblici, i quali, oltretutto risultano molto diversi nelle prime due ipotesi rispetto alla terza.
Infatti, nel caso dell'assenza o degli incapaci, l'intervento del giudice ha più che altro una funzione di supplenza per situazioni nelle quali manca colui che potrebbe presentare l'istanza per l'apposizione dei sigilli (la finalità perseguita è quella di garantire la conservazione del patrimonio ereditario allorché gli interessati non possono provvedervi).
Nel terzo caso, invece, con l'intervento ufficioso si vuole impedire la dispersione di oggetti pubblici ovvero la diffusione di informazioni che la pubblica amministrazione considera riservate.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'apposizione d'ufficio dei sigilli ha carattere necessario, essendo la valutazione del giudice limitata alla verifica dei presupposti sostanziali cui è subordinata, dovendo in ogni caso provvedere nel caso di verifica positiva, senza godere di alcun margine di valutazione discrezionale.
Va poi precisato che per assenza del coniuge o di qualche erede si intende l’assenza in senso fisico, come lontananza dal luogo in cui si trovano i beni relitti (e non come assenza in senso giuridico ex art. 49 del c.c.).

Per quanto concerne, infine, il procedimento e la competenza, vale quanto detto agli artt. 753 e 752 c.p.c.

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