All'apposizione dei sigilli procede il tribunale [c.c. 361, 705] (1).
Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1) (2), i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace (2). Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale (1) (3)(4)(5).
Note
(1)
La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» ai sensi dell'art. 106, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2)
Il giudice competente per l'apposizione dei sigilli è il Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trovano i beni (forum rei sitae) da sottoporre a sigillazione o, in alternativa, quello del luogo di apertura della successione (art. 747). Nei comuni in cui manchi il Tribunale, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza dal giudice di pace, il quale trasmette immediatamente al Tribunale competente il relativo verbale.
(3)
Durante il giudizio di merito già pendente la competenza spetta al giudice istruttore, a cui è rimessa la facoltà di delegare il tribunale del luogo in cui si trovano i beni secondo autorevole opinione dottrinale. In tal caso, il giudice anziché pronunciare il decreto di autorizzazione all'apposizione dei sigilli, pronuncia ordinanza o sentenza.
(4)
Il procedimento descritto dalla norma appartiene ai procedimenti cautelari, pertanto il giudice dovrà autorizzare l'apposizione dei sigilli soltanto dopo aver accertato, in via sommaria, l'esistenza dei requisiti del fumus boni iuris, ossia la probabile esistenza del diritto fatto vantato da colui che chiede l'apposizione dei sigilli ed il periculum in mora, ovvero il rischio di sottrazione o dispersione dei beni in mancanza di opportune cautele.
(5)
Il giudice provvede con decreto in seguito all'accertamento positivo dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il decreto è immediatamente esecutivo e dà avvio alla procedura di sigillazione che si attua mediante un complesso di atti di natura esecutiva. Contro tale decreto può essere richiesta la rimozione dei sigilli se il soggetto che ha richiesto l'apposizione non aveva titolo per farlo (art. 762 del c.p.c. e ss.), oppure può essere proposto il reclamo allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento affinché lo modifichi o lo revochi. Infine, il reclamo può essere proposto anche ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c.