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Articolo 752 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Giudice competente

Dispositivo dell'art. 752 Codice di procedura civile

All'apposizione dei sigilli procede il tribunale [c.c. 361, 705] (1).

Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1) (2), i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace (2). Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale (1) (3)(4)(5).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» ai sensi dell'art. 106, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) Il giudice competente per l'apposizione dei sigilli è il Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trovano i beni (forum rei sitae) da sottoporre a sigillazione o, in alternativa, quello del luogo di apertura della successione (art. 747). Nei comuni in cui manchi il Tribunale, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza dal giudice di pace, il quale trasmette immediatamente al Tribunale competente il relativo verbale.
(3) Durante il giudizio di merito già pendente la competenza spetta al giudice istruttore, a cui è rimessa la facoltà di delegare il tribunale del luogo in cui si trovano i beni secondo autorevole opinione dottrinale. In tal caso, il giudice anziché pronunciare il decreto di autorizzazione all'apposizione dei sigilli, pronuncia ordinanza o sentenza.
(4) Il procedimento descritto dalla norma appartiene ai procedimenti cautelari, pertanto il giudice dovrà autorizzare l'apposizione dei sigilli soltanto dopo aver accertato, in via sommaria, l'esistenza dei requisiti del fumus boni iuris, ossia la probabile esistenza del diritto fatto vantato da colui che chiede l'apposizione dei sigilli ed il periculum in mora, ovvero il rischio di sottrazione o dispersione dei beni in mancanza di opportune cautele.
(5) Il giudice provvede con decreto in seguito all'accertamento positivo dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il decreto è immediatamente esecutivo e dà avvio alla procedura di sigillazione che si attua mediante un complesso di atti di natura esecutiva. Contro tale decreto può essere richiesta la rimozione dei sigilli se il soggetto che ha richiesto l'apposizione non aveva titolo per farlo (art. 762 del c.p.c. e ss.), oppure può essere proposto il reclamo allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento affinché lo modifichi o lo revochi. Infine, il reclamo può essere proposto anche ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c.

Spiegazione dell'art. 752 Codice di procedura civile

Le norme che disciplinano l'apposizione e la rimozione dei sigilli, contenute nel capo II del titolo IV del Libro IV del codice di procedura civile, hanno come scopo quello di garantire la conservazione materiale e provvisoria dei beni mobili compresi in un asse ereditario che, per difetto di amministrazione o per causa di incapacità o di assenza del titolare, potrebbero andare sottratti o dispersi.

Per individuare le fattispecie a cui si applicano le norme procedurali sull'apposizione dei sigilli occorre fare riferimento alle norme di diritto sostanziali contenute nel codice civile ove, peraltro, non vengono raggruppate in modo organico; sarà, dunque, compito dell'interprete individuare le relative fattispecie, tenendo presente che, mentre in alcuni casi il codice civile si riferisce espressamente all'apposizione dei sigilli, in altri fa riferimento ad atti conservativi od urgenti ai quali si ritiene possa essere ricondotta anche l'apposizione dei sigilli.

L’apposizione dei sigilli non può essere effettuata qualora i beni siano già nel possesso del chiamato all'eredità, che legittimamente li possiede ed a cui compete l'amministrazione conservativa dell'eredità ai sensi dell'art. 460 del c.c..
Tra le ipotesi a cui può applicarsi la disciplina sull'apposizione dei sigilli vanno ricordate l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, la custodia dei beni dello scomparso, la sigillazione nel caso di nomina di un tutore al minore nelle more dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte del legale rappresentante.

Secondo la tesi che si ritiene preferibile, il procedimento di apposizione dei sigilli ha funzione cautelare, in quanto mira alla conservazione e alla custodia dei beni, impedendo che essi vengano sottratti o dispersi.
Si attribuisce a tale procedimento natura volontaria in considerazione della finalità del provvedimento, consistente nella tutela dell'interesse pubblico alla custodia di un patrimonio qualora vi sia incertezza sulla sua appartenenza o consistenza.

La competenza viene attribuita al tribunale in composizione monocratica , ma nulla viene detto in ordine ai criteri di competenza territoriale.
Si ritiene preferibile la tesi secondo cui la competenza spetti al tribunale del luogo in cui si trovano i beni da sigillare; qualora i beni si trovino collocati in luoghi diversi, si ritiene competente il giudice del luogo ove si trova la maggior parte di essi.

Il procedimento di apposizione dei sigilli può scindersi in due distinte fasi.
Nella prima il giudice deve valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sia pure con cognizione sommaria; in particolare, dovrà verificare la sussistenza del diritto in capo a colui che presenta l'istanza e l'esistenza del pericolo che i beni, a causa della mancanza di chi li amministri, vadano dispersi o sottratti se non vengono adottate misure di salvaguardia degli stessi.
Dopo aver valutato positivamente tali presupposti, il medesimo giudice pronuncia il decreto, con il quale dispone il compimento degli atti idonei a realizzare la salvaguardia dei beni.
A questa fase di accertamento e autorizzazione, fa seguito una seconda fase, propriamente di attuazione, la quale si svolge mediante atti di carattere esecutivo. Il decreto ha efficacia esecutiva immediata.
Sotto il profilo materiale, l'apposizione dei sigilli consiste nella chiusura dei locali o contenitori in cui si trovano i beni mobili da conservare, mediante applicazione di un segno distintivo (nastro o altro), intendendosi così impedire la sottrazione dei beni stessi e rilevarne l'eventuale sottrazione attraverso l'effrazione, oltre che consentirne l’identificazione.

I sigilli possono essere apposti solo su beni mobili, anche se si trovano presso terzi (purchè sussista almeno una presunzione che essi appartenevano al de cuius o comunque al patrimonio interessato dalla procedura); la sigillazione di beni immobili, invece, è consentita solo quando si presenti come strumentale alla conservazione dei mobili in essi contenuti.

Competente ad eseguire il provvedimento è il tribunale, mentre in caso di urgenza vi può provvedere il giudice di pace, che deve immediatamente trasmettere il relativo processo verbale al tribunale.
Per l'esecuzione del provvedimento di apposizione dei sigilli si segue la disciplina degli artt. 755, 756 e 757 c.p.c..
Alla materiale apposizione dei sigilli provvede il cancelliere, redigendo delle relative operazioni processo verbale, il quale deve avere il contenuto prescritto dall' art. 126 del c.p.c. ed essere sottoscritto dal cancelliere e dalle altre persone intervenute (solo la mancanza della sottoscrizione del cancelliere costituisce causa di nullità)

Si ritiene che il decreto con cui viene disposta la sigillazione o respinta la relativa istanza sia impugnabile mediante reclamo, secondo le norme sui procedimenti in camera di consiglio.
In caso di rigetto, comunque, l'istanza è riproponibile allorchè vengano a mutare le circostanze di fatto.

Massime relative all'art. 752 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 400/2000

Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni. È, infatti, palesemente contraddittoria la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, stante l'incompatibilità logica tra le premesse - nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice, la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalità e la violazione del diritto di difesa - e le conclusioni, nelle quali si invoca, invece, una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'Autorità amministrativa. Ed è comunque errata l'interpretazione della normativa denunciata presupposta dal giudice "a quo" - secondo la quale nel procedimento in esame, assimilabile ad una attività di natura amministrativa, resterebbe esclusa ogni preventiva valutazione in ordine al "fumus boni iuris" o al "periculum in mora" e non sarebbe prevista alcuna cautela per il rispetto dei diritti della personalità dei soggetti che devono subire la sigillazione - poiché, viceversa, l'istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione, con finalità "lato sensu" cautelari.

Cass. civ. n. 3058/1969

I provvedimenti di apposizione e rimozione dei sigilli, previsti dagli artt. 752 e seguenti c.p.c. non hanno contenuto decisorio, in quanto sono tipicamente diretti a tutelare l'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede certo che si immetta nel possesso dei beni, e non già le contrastanti pretese di uno od altro pretendente all'eredità, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario o conservativo. Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili col rimedio del regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1044/1968

Il procedimento per l'apposizione e la rimozione dei sigilli ha natura cautelare e provvisoria, a volte strumentale rispetto al procedimento per la formazione dell'inventario. La sua finalità è quella di identificare e conservare dei beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che li hanno per oggetto. Sono di competenza del pretore i provvedimenti di apposizione dei sigilli, di rimozione degli stessi, l'ordinanza di vendita delle cose rinvenute nelle suddette operazioni e riconosciute come deteriorabili, nonché la decisione delle opposizioni alla rimozione dei sigilli. Nel procedimento di opposizione alla rimozione dei sigilli si inserisce la risoluzione delle contrastanti pretese sulle cose oggetto della procedura, ma di esse il pretore può compiere solo una sommaria delibazione ai fini dell'apposizione. L'ordinanza non impugnabile che chiude tale procedimento, costituisce il provvedimento ultimo e definitivo, ma le parti possono fare valere le loro pretese sostanziali sulle cose per le quali siano stati apposti e rimossi i sigilli, dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie.

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