Prima di procedere alla
rimozione dei sigilli, il
pubblico ufficiale procedente è tenuto a verificarne il loro stato, accertandosi che gli stessi siano intatti.
Qualora dovesse riscontrare alterazioni o la loro manomissione, deve sospendere le operazioni e darne immediata notizia al
giudice, il quale si recherà sul luogo per effettuare le verifiche del caso e adottare i provvedimenti utili alla prosecuzione dell'
inventario.
L'alterazione dei sigilli, infatti, costituisce comportamento penalmente sanzionabile ex
art. 349 del c.p.c..
Il giudice, dopo aver verificato l'eventuale
sottrazione di beni sigillati, emana i provvedimenti necessari per procedere, con le dovute cautele, a completare l'attività di rimozione e ad avviare le opportune indagini per individuare l'autore del
reato.
L'alterazione dei sigilli, in ogni caso, non impedisce la prosecuzione dell'inventario, la quale può essere ordinata dal giudice.
Di ogni attività compiuta dovrà essere redatto
processo verbale.