(massima n. 1)
Il principio secondo il quale i provvedimenti aventi veste di sentenza possono contenere una motivazione concisa e non necessitante di espliciti riferimenti a tutte le argomentazioni, allegazioni e prospettazioni delle parti (che devono per implicito aversi per disattese se incompatibili con la soluzione giuridica adottata e l'iter argomentativo) è applicabile, a più forte ragione, ai provvedimenti diversi dalle sentenze, ed in particolare ai decreti (nella specie, decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale di una procedura di amministrazione controllata), la cui motivazione ben può essere sommaria, nel senso che il giudice, senza trascriverli, può, nel provvedimento, limitarsi ad indicare i fatti e gli elementi, fra quelli portati al suo giudizio (o che, comunque, possa incidere su di esso), che lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento stesso.