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Articolo 672 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sequestro anteriore alla causa

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 672 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito. Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore. Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge. Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato.]

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