(1)Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico(2).
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 9 della L. 27 febbraio 1985, n. 52.
(2)
In ogni caso, l'eventuale non rispetto degli orari stabiliti per la ricezione della domanda di trascrizione o iscrizione, non produce la nullità della stessa, poiché altrimenti potrebbero risultare pregiudicati i terzi che si fossero basati sull'efficacia dell'atto.