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Articolo 2677 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Orario per le domande di trascrizione e iscrizione

Dispositivo dell'art. 2677 Codice Civile

(1)Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico(2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 9 della L. 27 febbraio 1985, n. 52.
(2) In ogni caso, l'eventuale non rispetto degli orari stabiliti per la ricezione della domanda di trascrizione o iscrizione, non produce la nullità della stessa, poiché altrimenti potrebbero risultare pregiudicati i terzi che si fossero basati sull'efficacia dell'atto.

Ratio Legis

La norma in commento è posta per stabilire gli orari di ricezione della domande di trascrizione o iscrizione da parte dell'ufficio del conservatore.

Spiegazione dell'art. 2677 Codice Civile

Limiti di applicazione della norma

Il divieto è stabilito a tutela dei terzi, in relazione al principio per cui il grado delle iscrizioni o trascrizioni si determina in base al momento in cui le rispettive note vengono accettate e registrate nel registro generale d'ordine. Si comprende infatti come un'iscrizione o trascrizione, accettata anche solo qualche minuto prima dell'ora prescritta per l’apertura, possa pregiudicare colui che, fidando nell'osservanza rigorosa dell'orario, si presenti al momento iniziale di esso.

Naturalmente, la norma non si applica in confronto di chi, allo scadere dell'ora di chiusura dell'ufficio sia già entrato in esso ed attenda il suo turno per presentare la richiesta.

È appena il caso di aggiungere che le iscrizioni e le trascrizioni eseguite dal conservatore fuori delle ore d'ufficio possono fondare un'azione di responsabilità verso il conser­vatore stesso, ove ricorrano gli estremi di legge.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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