Cass. civ. n. 1439/2023
In tema di responsabilità del notaio, l'art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell'atto sia effettuata dal pubblico ufficiale "nel più breve tempo possibile", non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata; ne deriva che in caso di reiterati ritardi nel compiere la trascrizione degli atti ricevuti o autenticati sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale danno subito dalle parti stipulanti.
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In tema di atti soggetti a trascrizione, deve ritenersi che l'art. 2671 c.c., ove prescrive che detto adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto "nel più breve tempo possibile", non sia stato abrogato implicitamente dall'entrata in vigore degli artt. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 e 4 del d.P.R. n. 308 del 2000, non sussistendo una incompatibilità fra queste disposizioni, relative all'individuazione di un termine per l'adempimento tributario connesso alla redazione telematica dell'atto, e la precedente norma codicistica, volta invece a prescrivere a carico dei notai e degli altri pubblici ufficiali un obbligo di natura privatistica verso le parti interessate.
Cass. civ. n. 5756/1988
L'obbligo del notaio, ai sensi dell'art. 2671 c.c., di risarcire i danni che abbia provocato al cliente con la ritardata trascrizione di un atto ricevuto e con la conseguente inopponibilità del medesimo ad un terzo, integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, che trova fondamento nel rapporto di prestazione d'opera professionale. Pertanto, l'azione proposta dal cliente contro il notaio, per il ristoro di detti danni, non configura un'azione di rivalsa o di regresso, basata su un obbligo di garanzia e diretta a riversare sul notaio gli effetti pregiudizievoli della pretesa di quel terzo, ma costituisce azione rivolta a far valere un'autonoma responsabilità risarcitoria per illecito contrattuale, con conseguente onere, a carico del professionista inadempiente, di fornire la prova dei fatti giustificativi del ritardo.
Cass. civ. n. 1481/1987
Il notaio che, dopo aver pagato, in sede di registrazione, l'imposta proporzionale ipotecaria su un atto pubblico di trasferimento immobiliare (per il quale la trascrizione è obbligatoria) ometta di richiedere tempestivamente al conservatore dei registri immobiliari la formalità di trascrizione, incorre nella sanzione di cui al secondo comma dell'art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, riguardando il primo comma della stessa norma la diversa ipotesi che il notaio non provveda nei termini prescritti a pagare l'imposta proporzionale dovuta per la trascrizione, quando questa sia obbligatoria.
Cass. civ. n. 3433/1981
Il legislatore — stabilendo, nel primo comma dell'art. 2671 c.c., che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita «nel più breve tempo possibile» — ha escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, non potendo tale natura assegnarsi al termine di trenta giorni previsto, a fini meramente fiscali, dalla stessa disposizione citata nonché dall'art. 21 della L. 25 giugno 1943, n. 540 sulle imposte ipotecarie. Ne consegue che, dovendo il notaio usare, nell'assolvimento dell'obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall'importanza della formalità e dall'esigenza della più pronta tutela dell'interesse delle parti, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta — tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza — se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, la quale non può invece farsi discendere dalla semplice considerazione che detta formalità è stata adempiuta dopo un certo numero di giorni dalla stipula dell'atto o in un momento posteriore ad altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli al cliente.
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Il notaio, che abbia rogato la compravendita di un immobile, non è esonerato dal dovere di adempiere le formalità di registrazione e trascrizione dell'atto per la mancata anticipazione, da parte del cliente, delle relative spese, giacché, mentre è autorizzato, ai sensi dell'art. 28 dell'Ordinamento del notariato, a ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, resta obbligato, ove abbia accettato di ricevere l'atto malgrado il mancato deposito, agli adempimenti impostigli dalla legge, incorrendo, in caso di inottemperanza, nelle sanzioni previste nei confronti dell'Erario e nell'obbligo di risarcimento del danno nei riguardi delle parti private.