Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16027 del 7 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di pignoramento presso terzi, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, qualora, per l'incapienza del credito assegnato, non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del terzo, fa capo per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.