(massima n. 1)
In caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa e, d'altra parte, non può farsi riferimento neanche all'art. 306 c.p.c., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione. (Nella specie, l'interessato aveva ottenuto l'accoglimento in sede di merito della domanda al riguardo proposta con un autonomo giudizio di cognizione; la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sotto il profilo della assoluta carenza di tutela giudiziaria).