Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9333 del 8 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95 c.p.c., il valore della "controversia" non può essere determinato sulla base del criterio del "disputatum" o di quello del "decisum", che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale; pertanto, il solo criterio applicabile è quello dell'effettiva entità delle somme precettate.

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