(massima n. 1)
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nonché quello previsto dall'art. 95 c.p.c. - c.d. privilegio per spese di giustizia - con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato l'esclusione del privilegio relativo alle spese legali affrontate dal ricorrente per l'istanza di fallimento, atteso che questa era stata proposta quando gią pendeva analoga richiesta formulata da altro creditore, con la conseguenza che, in difetto di rinuncia del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, la seconda istanza non ha apportato alcun concreto beneficio alla massa creditoria).