Formalità relative alla trascrizione
Vengono con questo articolo logicamente richiamate le norme dettate dagli articoli
2654,
2655 e
2656 a proposito delle trascrizioni immobiliari, relative a certe formalità della trascrizione, necessarie per determinare gli effetti della pubblicità nei confronti dei terzi.
La violazione di tali norme, oltre a produrre le previste conseguenze sostanziali, si intende determinare la responsabilità del pubblico ufficiale addetto alla trascrizione nei casi previsti dall’
art. 2675 del c.c.. Questo articolo non è espressamente richiamato nel capo relativo alla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, ma è da considerarsi implicitamente richiamato dal secondo comma dell’
art. 2695 del c.c., trattandosi non solo di disposizioni conciliabili con quelle dettate per la materia speciale, ma di norme costituenti un accessorio, logico, complemento della disciplina in genere della materia della trascrizione, e valendo pertanto, a questo proposito, i rilievi precedentemente enunciati riguardo ai criteri che debbono informare l’interpretazione della legge speciale.