Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n.132, c.d. “
decreto giustizia per la crescita”ha modificato la norma in commento a scopo di coordinamento con la riforma, mediante soppressione delle parole "
all'incanto".
Adesso il
giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite
commissionario dei beni pignorati, mentre l'incanto è previsto per il caso in cui non vi siano domande di assegnazione o se il giudice dell'esecuzione decida di non accoglierle.
In tal caso, lo stesso giudice dispone l'
amministrazione giudiziaria ex artt.
592 e ss., oppure pronuncia nuova
ordinanza ai sensi dell'
art. 576 del c.p.c. perché si proceda a incanto.
Il giudice dell'esecuzione provvede sull'assegnazione con ordinanza, la quale può essere impugnata solo con l'
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c. e non è ricorribile in Cassazione, in considerazione della sua natura non decisoria.
Oltre agli elementi di cui all'
art. 507 del c.p.c., l’ordinanza deve fissare al
creditore un termine per il versamento dell'eventuale
conguaglio, ovvero stabilire modalità e termini per il pagamento dell'intero prezzo, se dovuto.
Nulla viene qui specificato in ordine all'eventuale
inadempimento dell'assegnatario; nel silenzio del legislatore si ritiene che possa trovare applicazione la disciplina dettata dall’
art. 587 del c.p.c. per il caso di inadempimento dell'
aggiudicatario.
Il giudice pronuncia il decreto di trasferimento di cui all'
art. 586 del c.p.c. in favore del creditore assegnatario dopo l’avvenuto versamento, o, se non è dovuto alcun conguaglio, sulla base della sola ordinanza di assegnazione.
In conformità a quanto disposto dall’
art. 2925 del c.c., l'
assegnazione forzata produce effetti in tutto analoghi a quelli della
vendita forzata, salvo le disposizioni di cui agli artt.
2926 e
2927 c.c.