Cass. pen. n. 11518/2019
                                      L'apertura  o,  comunque,  l'effettuazione  di  uno scarico di acque reflue richiede il preventivo rilascio di  una  formale,  espressa  autorizzazione rilasciata dalle  competenti  autorità  sulla  base  dei  criteri  e  nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti. In tema di inquinamento idrico, la finalità dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è soltanto  quella  di  permettere  l'apertura  e  l'effettuazione dello  scarico,  ma  anche  di  porre  l'amministrazione competente  nelle  condizioni  di  verificare  la  sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed  effettuare  ogni  successiva  attività  di  controllo  e prevenzione,  con  la  conseguenza  che  l'apertura  o l'effettuazione di uno scarico in assenza dell'autorizzazione  denota  una  effettiva  offensività  della condotta,  in  quanto  determina  una  evidente  lesione dell'interesse  protetto  dal  precetto  penale.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 6245/2018
                                      Per insediamenti,  edifici  o  stabilimenti la  cui attività  sia  trasferita  in  altro  luogo,  ovvero  per  quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a  ristrutturazione  da  cui  derivi  uno  scarico  avente caratteristiche  qualitativamente  e/o  quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta  una  nuova  autorizzazione  allo  scarico,  ove quest'ultimo  ne  risulti  soggetto.  Nelle  ipotesi  in  cui  lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse,  deve  essere  data  comunicazione  all'autorità competente,  la  quale,  verificata  la  compatibilità  dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 45750/2017
                                      Il  reato  di scarico  di  acque  reflue  industriali senza  autorizzazione ha  natura  permanente  in  quanto si  consuma  fino  al  rilascio  dell'autorizzazione  o  alla cessazione  dello  scarico.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 63/2017
                                      È  dichiarato  estinto - per  rinuncia  al  ricorso  in mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione resistente - il  processo  relativo  alla  questione  di legittimità  costituzionale  degli  artt.  1,  2,  comma  2,  e  6, comma  1,  della  legge  reg.  Toscana  n.  5  del  2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e secondo  comma,  lett.  s),  Cost.,  in  relazione, rispettivamente,  alla  Direttiva  271/91/CE  e  agli  artt.  74, comma 1, lett. n), e 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Nella specie, la rinuncia è motivata dall'avvenuta modifica  delle  norme  impugnate  e  dalle  rassicurazioni della  Regione  circa  la  non  applicazione  di  esse  medio tempore).  In  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della controparte,  la  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale determina  l'estinzione  del  processo,  ai  sensi  dell'art.  23 delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 24118/2017
                                      In  tema  di  inquinamento  idrico,  ai  fini  della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma primo, e  137,  comma  primo,  del  D.Lgs.  n.  152  del  2006, costituisce scarico  non  autorizzato  di  acque  reflue industriali qualsiasi  immissione  delle  stesse  in  un sistema  stabile  di  collettamento  che  collega  senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, dovendosi escludere dalla  nozione  di  scarico  contenuta  nella  lett.  ff)  dell'art. 74, comma primo, dello stesso decreto il solo rilascio di reflui che non comporti alcun contatto fisico tra il refluo e tale  corpo  ricettore.  (Fattispecie  di  immissione  nelle fognature  di  acqua  di  condensa  derivante  dalla produzione  di  aria  compressa).  (Annulla  in  parte  con rinvio, App. Milano, 15 settembre 2015).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 5239/2016
                                      In  tema  di  scarico  di  reflui,  può pretendersi  la presentazione  di  una  richiesta  di  autorizzazione all'effettuazione  dello  scarico,  frutto  di  necessario  atto volitivo,  a  condizione  che  lo  stesso  fosse,  se  non programmato, quanto meno ragionevolmente prevedibile con la conseguenza che, se lo sversamento è il risultato di  una  condotta  accidentale  provocata  da  negligenza, occorre  la  dimostrazione  che  il  soggetto  fosse  nelle condizioni  di  prevedere  che  tale  fatto  potesse ragionevolmente  verificarsi.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 48576/2016
                                      In  tema  di  tutela penale  delle  acque  dall'inquinamento,  integra  la  contravvenzione  di  cui  agli  artt. 124  e  137,  comma  primo,  del  D.Lgs.  n.  152  del  2006, l'effettuazione, in assenza di autorizzazione, di scarichi provenienti  da  attività  di  riparazione  di  pneumatici.  (In motivazione,  la  Corte  ha  osservato  che  tale  attività  ha natura di insediamento produttivo e non civile, atteso che i lavaggi delle parti meccaniche dei veicoli riparati ovvero delle  aree  utilizzate  per  le  riparazioni  comportano  la possibilità  di  rilascio  di  sostanze  in  grado  di  produrre effetti  inquinanti, diversi  e  più  gravi  rispetto  a  quelli prodotti  dai  normali  scarichi  di  abitazioni,  riconducibili all'attività  propria  del  metabolismo  umano  o  comunque provenienti  dalle  ordinarie  attività  domestiche).  (Annulla in  parte  con  rinvio,  Trib.  Palermo,  10  febbraio  2015).
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 1686/2016
                                      Il  combinato  disposto  degli  artt.  124,  comma  10,  e 101,  comma  1,  del  D.Lgs.  2  aprile  2006  n.  152  (Codice dell'ambiente)  designa  un  corpo  normativo  inteso  ad assicurare  la  permanente  e  progressiva,  ancorché asintotica, adeguatezza  degli  scarichi  prodotti  dagli insediamenti  produttivi  ai  c.d.  valori  limite che,  in ragione  di  fattori  sopravvenuti  (atmosferici,  climatici  o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente.  Limiti  o  standards  che,  non  sono  fissi  o rigidamente  stabiliti  una  volta  per tutti  al  momento  del rilascio  dell'autorizzazione  allo  scarico  (Riforma  della sentenza  del  T.a.r.  Campania,  Napoli,  sez.  V,  n. 1222/2015).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 45293/2009
                                      L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata soltanto ove  vengano  rispettati  i  parametri  di  cui  al  D.Lgs.  n. 152/06. Sono  necessari verifiche  ed  accertamenti tant'è che,  in  caso  di  rinnovo,  la  richiesta  deve  essere presentata  un  anno  prima  per  consentire  l'effettuazione dei  controlli  necessari. Non  è conseguentemente sufficiente la mera  presentazione  della  richiesta  per ritenere che l'autorizzazione debba essere necessariamente  rilasciata.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 13893/2009
                                      È  devoluta  alla  giurisdizione  amministrativa l'impugnazione  dell'atto  di  diffida  dall'attivazione  di scarichi  di  acque  reflue in  assenza  di  autorizzazione, emanato da un dirigente della Provincia che, pur avendo funzioni di vigilanza  in materia,  non abbia  la  qualifica di ufficiale  od  agente  di  polizia  giudiziaria  (non  rientrando nelle previsioni generali dell'art. 57 cod. pen. ed in quelle di una legge speciale); tale atto, infatti, può riconoscersi il carattere  di  provvedimento  amministrativo  di  carattere autoritativo, in quanto emesso dall'ente cui gli artt. 124 e 130  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  assegnano  la competenza in materia di autorizzazione agli scarichi ed il  relativo  potere  di  diffida  e  revoca  dell'autorizzazione.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 12865/2009
                                      In  tema  di  inquinamento  idrico, nella  nozione  di acque  reflue  industriali definita  dall'art.  74,  comma primo,  lett.  h),  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  (come modificato  dal  D.Lgs.  16  gennaio 2008,  n.  4) rientrano tutti  i  tipi  di  acque  derivanti  dallo  svolgimento  di attività  produttive, in  quanto  detti  reflui  non  attengono prevalentemente  al  metabolismo  umano  ed  alle  attività domestiche  di  cui  alla  nozione  di  acque  reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in  tombini  siti  sulla  pubblica  via,  collegati  alla  rete fognaria).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 27895/2008
                                      In  tema  di  disciplina  dell'inquinamento  idrico, nel vigore  della  legge  n.  319  del  1976 (cosiddetta  legge Merli),  gli  scarichi  provenienti  da  insediamenti  civili,  se non  confluenti  in  pubbliche  fognature,  e  preesistenti all'entrata  in  vigore  della  legge  citata  non  sono  soggetti ad  alcuna  autorizzazione,  ove  conformi  al  titolo edificatorio.  Per  siffatti  scarichi  l'unico  obbligo - peraltro non sanzionato, salvo i casi in cui esso sia stato imposto dagli enti territoriali con provvedimenti specifici - è quello della  denuncia  all'autorità  comunale.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 37279/2008
                                      In  tema  di  tutela  penale  dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs.  11  maggio  1999,  n.  152,  oggi  sostituito  dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso  di  qualsiasi  scarico  d'acque  reflue  industriali  che superi  i limiti più  restrittivi  fissati  dalle  regioni,  dalle  province  autonome  o  dalle  autorità  di  gestione  del  servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella  tabella  5  dell'allegato  5,  sia  nel  caso  di  scarico  di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine,  nel  caso  di  scarico  sul  suolo  di  acque  reflue industriali  con  superamento  dei  valori  limite  di  cui  alla tabella 4.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 26524/2008
                                      In  tema  di  tutela  delle  acque  dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo  scarico  senza  autorizzazione  di  acque  reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato  di  cui  all'art.  137 del  medesimo  decreto  (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 27558/2008
                                      Il trattamento  per  l'agricoltura  dei  fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche  dopo  l'entrata  in  vigore  dell'art.  12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99  del  1992  concernente  l'utilizzazione  dei  fanghi  di depurazione in agricoltura.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 11876/2008
                                      In  tema  di  illecito  amministrativo  da  inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni  agricoli, imposta  dall'autorità  competente, all'esito  della  comunicazione  preventiva  dell'inizio dell'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 152 del 1999 relativa all'inosservanza  delle  prescrizioni  operative,  imposte dall'autorità  che  rilascia  l'autorizzazione,  perché  tale obbligo  sorge,  in  virtù  della  disposizione  transitoria dettata  dall'art.  62  del  medesimo  D.Lgs.,  solo  con l'emanazione del D.M. di attuazione.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 20681/2007
                                      Le acque  reflue  provenienti  dal  sito  industriale - una  cartiera - mischiandosi,  con  l'immissione  nella  rete fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano, in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di reflui industriali, e non potevano pertanto  rientrare  nella  nozione  di  acque  reflue  urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue domestiche e di acque  reflue  industriali  convogliate  in  reti  fognarie,  che implica l'omogeneità quantitativa  delle  componenti.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 2877/2007
                                      In  materia  di  tutela  delle  acque, la  natura  temporanea  dell'autorizzazione  allo  scarico  è  stabilita anche  in  funzione  di  un  controllo  circa  l'affidabilità del  relativo  destinatario  in  ordine  alla  piena osservanza  di  tali  prescrizioni. Sicché,  non  è indifferente  per  il  legislatore  l'identità  del  soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della autorizzazione  allo  scarico,  che  appunto  l'art.  45  del  D.Lgs. n. 152 (ora art. 124 del D.Lgs. n. 152/06) prevede che  possa  essere  rilasciata  unicamente  "al  titolare dell'attività  da  cui  origina  lo  scarico".  Un  tale collegamento  presuppone  il  controllo  preventivo  sulle caratteristiche  e  sulle  qualità  soggettive  di  affidabilità dell'impresa  richiedente,  a  garanzia,  già  nella  fase preliminare  del  procedimento  di  autorizzazione, dell'effettiva  osservanza,  da  parte  del  destinatario  di questa,  delle  prescrizioni  imposte  dalla  legge  e dall'autorità  amministrativa  in  materia  di  scarichi.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 10968/2006
                                      I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non  sono  sottoposti alla  disciplina  sulle  acque ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 152/99 ma a quella sui rifiuti di cui  al  D.Lgs.  n.  22  del  1997,  disposizione  riprodotta nell'art. 127 del D.Lgs. n. 152/2006.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 35870/2004
                                      In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque  reflue  domestiche  ed  acque  reflue  industriali non  è  determinata  dal  grado  o  dalla  natura dell'inquinamento  delle  acque,  ma esclusivamente  dalla natura  delle  attività  dalle  quali  provengono,  così  che qualunque  tipo  di  acqua  derivante  dallo  svolgimento  di una attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in inferto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle  lastre  utilizzate  per  una  attività  tipografica  nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilità del reato).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 21045/2004
                                      Nella  nozione  di  acque  reflue  industriali  rientrano, sulla  base  del  disposto  dell'art.  2  lett. h)  del  D.Lgs.  n. 152/99, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o  installazioni  in  cui  si  svolgono  attività  commerciali  o produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e  dalle  acque  meteoriche  di  dilavamento.