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Articolo 124 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Criteri generali

Dispositivo dell'art. 124 Codice dell'ambiente

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito.

6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Massime relative all'art. 124 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 11518/2019

L'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue richiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti. In tema di inquinamento idrico, la finalità dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è soltanto quella di permettere l'apertura e l'effettuazione dello scarico, ma anche di porre l'amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed effettuare ogni successiva attività di controllo e prevenzione, con la conseguenza che l'apertura o l'effettuazione di uno scarico in assenza dell'autorizzazione denota una effettiva offensività della condotta, in quanto determina una evidente lesione dell'interesse protetto dal precetto penale.

Cons. Stato n. 6245/2018

Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Cass. pen. n. 45750/2017

Il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell'autorizzazione o alla cessazione dello scarico.

Corte cost. n. 63/2017

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge reg. Toscana n. 5 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione, rispettivamente, alla Direttiva 271/91/CE e agli artt. 74, comma 1, lett. n), e 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Nella specie, la rinuncia è motivata dall'avvenuta modifica delle norme impugnate e dalle rassicurazioni della Regione circa la non applicazione di esse medio tempore). In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Cass. pen. n. 24118/2017

In tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma primo, e 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse in un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, dovendosi escludere dalla nozione di scarico contenuta nella lett. ff) dell'art. 74, comma primo, dello stesso decreto il solo rilascio di reflui che non comporti alcun contatto fisico tra il refluo e tale corpo ricettore. (Fattispecie di immissione nelle fognature di acqua di condensa derivante dalla produzione di aria compressa). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 15 settembre 2015).

Cass. pen. n. 5239/2016

In tema di scarico di reflui, può pretendersi la presentazione di una richiesta di autorizzazione all'effettuazione dello scarico, frutto di necessario atto volitivo, a condizione che lo stesso fosse, se non programmato, quanto meno ragionevolmente prevedibile con la conseguenza che, se lo sversamento è il risultato di una condotta accidentale provocata da negligenza, occorre la dimostrazione che il soggetto fosse nelle condizioni di prevedere che tale fatto potesse ragionevolmente verificarsi.

Cass. pen. n. 48576/2016

In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, integra la contravvenzione di cui agli artt. 124 e 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'effettuazione, in assenza di autorizzazione, di scarichi provenienti da attività di riparazione di pneumatici. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale attività ha natura di insediamento produttivo e non civile, atteso che i lavaggi delle parti meccaniche dei veicoli riparati ovvero delle aree utilizzate per le riparazioni comportano la possibilità di rilascio di sostanze in grado di produrre effetti inquinanti, diversi e più gravi rispetto a quelli prodotti dai normali scarichi di abitazioni, riconducibili all'attività propria del metabolismo umano o comunque provenienti dalle ordinarie attività domestiche). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Palermo, 10 febbraio 2015).

Cons. Stato n. 1686/2016

Il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del D.Lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente. Limiti o standards che, non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell'autorizzazione allo scarico (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 1222/2015).

Cass. pen. n. 45293/2009

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata soltanto ove vengano rispettati i parametri di cui al D.Lgs. n. 152/06. Sono necessari verifiche ed accertamenti tant'è che, in caso di rinnovo, la richiesta deve essere presentata un anno prima per consentire l'effettuazione dei controlli necessari. Non è conseguentemente sufficiente la mera presentazione della richiesta per ritenere che l'autorizzazione debba essere necessariamente rilasciata.

Cass. civ. n. 13893/2009

È devoluta alla giurisdizione amministrativa l'impugnazione dell'atto di diffida dall'attivazione di scarichi di acque reflue in assenza di autorizzazione, emanato da un dirigente della Provincia che, pur avendo funzioni di vigilanza in materia, non abbia la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria (non rientrando nelle previsioni generali dell'art. 57 cod. pen. ed in quelle di una legge speciale); tale atto, infatti, può riconoscersi il carattere di provvedimento amministrativo di carattere autoritativo, in quanto emesso dall'ente cui gli artt. 124 e 130 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 assegnano la competenza in materia di autorizzazione agli scarichi ed il relativo potere di diffida e revoca dell'autorizzazione.

Cass. pen. n. 12865/2009

In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).

Cass. civ. n. 27895/2008

In tema di disciplina dell'inquinamento idrico, nel vigore della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli), gli scarichi provenienti da insediamenti civili, se non confluenti in pubbliche fognature, e preesistenti all'entrata in vigore della legge citata non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ove conformi al titolo edificatorio. Per siffatti scarichi l'unico obbligo - peraltro non sanzionato, salvo i casi in cui esso sia stato imposto dagli enti territoriali con provvedimenti specifici - è quello della denuncia all'autorità comunale.

Cass. pen. n. 37279/2008

In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.

Cass. pen. n. 26524/2008

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Cass. pen. n. 27558/2008

Il trattamento per l'agricoltura dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992 concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Cass. civ. n. 11876/2008

In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 152 del 1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del medesimo D.Lgs., solo con l'emanazione del D.M. di attuazione.

Cass. pen. n. 20681/2007

Le acque reflue provenienti dal sito industriale - una cartiera - mischiandosi, con l'immissione nella rete fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano, in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie, che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti.

Cass. pen. n. 2877/2007

In materia di tutela delle acque, la natura temporanea dell'autorizzazione allo scarico è stabilita anche in funzione di un controllo circa l'affidabilità del relativo destinatario in ordine alla piena osservanza di tali prescrizioni. Sicché, non è indifferente per il legislatore l'identità del soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della autorizzazione allo scarico, che appunto l'art. 45 del D.Lgs. n. 152 (ora art. 124 del D.Lgs. n. 152/06) prevede che possa essere rilasciata unicamente "al titolare dell'attività da cui origina lo scarico". Un tale collegamento presuppone il controllo preventivo sulle caratteristiche e sulle qualità soggettive di affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia, già nella fase preliminare del procedimento di autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da parte del destinatario di questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e dall'autorità amministrativa in materia di scarichi.

Cass. pen. n. 10968/2006

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non sono sottoposti alla disciplina sulle acque ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 152/99 ma a quella sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, disposizione riprodotta nell'art. 127 del D.Lgs. n. 152/2006.

Cass. pen. n. 35870/2004

In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura delle attività dalle quali provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in inferto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per una attività tipografica nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilità del reato).

Cass. pen. n. 21045/2004

Nella nozione di acque reflue industriali rientrano, sulla base del disposto dell'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 152/99, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

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