(massima n. 1)
Il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del D.Lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente. Limiti o standards che, non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell'autorizzazione allo scarico (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 1222/2015).