(massima n. 1)
            In  tema  di  tutela  penale  dall'inquinamento, č configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs.  11  maggio  1999,  n.  152,  oggi  sostituito  dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso  di  qualsiasi  scarico  d'acque  reflue  industriali  che superi  i limiti pił  restrittivi  fissati  dalle  regioni,  dalle  province  autonome  o  dalle  autoritą  di  gestione  del  servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella  tabella  5  dell'allegato  5,  sia  nel  caso  di  scarico  di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine,  nel  caso  di  scarico  sul  suolo  di  acque  reflue industriali  con  superamento  dei  valori  limite  di  cui  alla tabella 4.