(massima n. 1)
            L'apertura  o,  comunque,  l'effettuazione  di  uno scarico di acque reflue richiede il preventivo rilascio di  una  formale,  espressa  autorizzazione rilasciata dalle  competenti  autoritą  sulla  base  dei  criteri  e  nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti. In tema di inquinamento idrico, la finalitą dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non č soltanto  quella  di  permettere  l'apertura  e  l'effettuazione dello  scarico,  ma  anche  di  porre  l'amministrazione competente  nelle  condizioni  di  verificare  la  sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed  effettuare  ogni  successiva  attivitą  di  controllo  e prevenzione,  con  la  conseguenza  che  l'apertura  o l'effettuazione di uno scarico in assenza dell'autorizzazione  denota  una  effettiva  offensivitą  della condotta,  in  quanto  determina  una  evidente  lesione dell'interesse  protetto  dal  precetto  penale.