(massima n. 2)
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006 uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che una diversa soluzione interpretativa finirebbe con il configurare il reato in termini di mera responsabilità oggettiva). (Annulla con rinvio, Trib. Vicenza, 4 novembre 2015).