(massima n. 2)
            In  tema  di  inquinamento  idrico, nella  nozione  di acque  reflue  industriali definita  dall'art.  74,  comma primo,  lett.  h),  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  (come modificato  dal  D.Lgs.  16  gennaio 2008,  n.  4) rientrano tutti  i  tipi  di  acque  derivanti  dallo  svolgimento  di attivitą  produttive, in  quanto  detti  reflui  non  attengono prevalentemente  al  metabolismo  umano  ed  alle  attivitą domestiche  di  cui  alla  nozione  di  acque  reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in  tombini  siti  sulla  pubblica  via,  collegati  alla  rete fognaria).