(massima n. 1)
            Il trattamento  per  l'agricoltura  dei  fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche  dopo  l'entrata  in  vigore  dell'art.  12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99  del  1992  concernente  l'utilizzazione  dei  fanghi  di depurazione in agricoltura.