(massima n. 2)
In materia di tutela delle acque, la natura temporanea dell'autorizzazione allo scarico è stabilita anche in funzione di un controllo circa l'affidabilità del relativo destinatario in ordine alla piena osservanza di tali prescrizioni. Sicché, non è indifferente per il legislatore l'identità del soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della autorizzazione allo scarico, che appunto l'art. 45 del D.Lgs. n. 152 (ora art. 124 del D.Lgs. n. 152/06) prevede che possa essere rilasciata unicamente "al titolare dell'attività da cui origina lo scarico". Un tale collegamento presuppone il controllo preventivo sulle caratteristiche e sulle qualità soggettive di affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia, già nella fase preliminare del procedimento di autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da parte del destinatario di questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e dall'autorità amministrativa in materia di scarichi.