(massima n. 2)
            In  materia  di  tutela  delle  acque, la  natura  temporanea  dell'autorizzazione  allo  scarico  è  stabilita anche  in  funzione  di  un  controllo  circa  l'affidabilità del  relativo  destinatario  in  ordine  alla  piena osservanza  di  tali  prescrizioni. Sicché,  non  è indifferente  per  il  legislatore  l'identità  del  soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della autorizzazione  allo  scarico,  che  appunto  l'art.  45  del  D.Lgs. n. 152 (ora art. 124 del D.Lgs. n. 152/06) prevede che  possa  essere  rilasciata  unicamente  "al  titolare dell'attività  da  cui  origina  lo  scarico".  Un  tale collegamento  presuppone  il  controllo  preventivo  sulle caratteristiche  e  sulle  qualità  soggettive  di  affidabilità dell'impresa  richiedente,  a  garanzia,  già  nella  fase preliminare  del  procedimento  di  autorizzazione, dell'effettiva  osservanza,  da  parte  del  destinatario  di questa,  delle  prescrizioni  imposte  dalla  legge  e dall'autorità  amministrativa  in  materia  di  scarichi.