(massima n. 1)
In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non č determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura delle attivitā dalle quali provengono, cosė che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attivitā produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in inferto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per una attivitā tipografica nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilitā del reato).