(massima n. 1)
            In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque  reflue  domestiche  ed  acque  reflue  industriali non  č  determinata  dal  grado  o  dalla  natura dell'inquinamento  delle  acque,  ma esclusivamente  dalla natura  delle  attivitā  dalle  quali  provengono,  cosė  che qualunque  tipo  di  acqua  derivante  dallo  svolgimento  di una attivitā produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in inferto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle  lastre  utilizzate  per  una  attivitā  tipografica  nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilitā del reato).