(massima n. 1)
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge reg. Toscana n. 5 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione, rispettivamente, alla Direttiva 271/91/CE e agli artt. 74, comma 1, lett. n), e 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Nella specie, la rinuncia è motivata dall'avvenuta modifica delle norme impugnate e dalle rassicurazioni della Regione circa la non applicazione di esse medio tempore). In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.