(massima n. 1)
            In  tema  di  tutela  delle  acque  dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo  scarico  senza  autorizzazione  di  acque  reflue derivanti dall'attivitą di molitura delle olive integra il reato  di  cui  all'art.  137 del  medesimo  decreto  (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.