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Articolo 25 sexies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Dispositivo dell'art. 25 sexies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247.

7. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 25 sexies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina il concordato semplificato, che non costituisce uno strumento autonomo a cui il debitore può accedere direttamente, ma una procedura che rappresenta l'esito della composizione negoziata, nelle ipotesi in cui le trattative non abbiano condotto a soluzioni proficue al risanamento dell'impresa.
Ciò si evince dal comma 1 della norma in commento, secondo cui l'imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni nei 60 giorni successivi alla comunicazione della redazione finale redatta dall'esperto nominato per la composizione negoziata al termine dell'incarico e con la quale «dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, non sono praticabili».
Il concordato semplificato può essere esclusivamente di natura liquidatoria; la ragione di questa scelta deriva dal fatto che il ricorso a questo concordato è lo sviluppo naturale che nasce dall'impossibilità di addivenire ad un accordo con i creditori o comunque di trovare altre soluzioni concordate, non vi è interesse a proseguire l'attività per cui l'unica via che rimane è quella della liquidazione del patrimonio.

Le sole disposizioni del concordato preventivo applicabili al concordato semplificato sono quelle espressamente richiamate.

Il requisito soggettivo è lo stesso della composizione negoziata, visto che il concordato semplificato ne costituisce uno dei possibili esiti. Qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo (anche i gruppo d'imprese), non essendo previsti limiti dimensionali, può ricorrere allo strumento in analisi, purché iscritti a registro imprese.
Il presupposto oggettivo per l'accesso è lo stato di crisi o di insolvenza, analogo a quello su cui si fonda il concordato preventivo ordinario

Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto nella composizione negoziata, la proposta di concordato semplificato dev'essere presentata al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, con un ricorso col quale si chiede unitamente l'omologazione del concordato.
Il ricorso, presentato al tribunale, è comunicato al P.M. e pubblicato dal cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla sua presentazione e dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96.

Il contenuto del piano concordatario contenuto nella domanda è quello tipico di un concordato con cessione dei beni, vista la natura liquidatoria dello strumento in questione.
A differenza di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 84 in materia di concordato (liquidatorio) ordinario, nel semplificato non è previsto l'obbligo di assicurare ai creditori chirografari il pagamento del 20% minimo dell'ammontare complessivo del credito, e non é richiesto l'apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10%, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari.

L'imprenditore può chiedere l'omologa del concordato, sulla base della proposta e del piano liquidatorio presentati; non è invece tenuto a presentare al tribunale una domanda di ammissione alla procedura, come previsto al contrario dall'art. 40 e ss. del Codice della crisi. Per questo, non si rinviene un vaglio preventivo di ammissibilità da parte dell'autorità giudiziaria; questo è conseguenza diretta del fatto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sono state già esaminate dall'esperto indipendente. Il tribunale, a questo punto, deve valutare la regolarità della proposta, nominare l'ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. e fissare la data dell'udienza di omologa.

Una volta assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, il Tribunale omologa il concordato quando, «verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione», accerta che la proposta non arreca «pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore»; vi provvede con decreto motivato.





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