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Articolo 106 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

Dispositivo dell'art. 106 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88(1).

3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore(1)(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 106 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il commissario giudiziale, in virtù della funzione di sorveglianza della quale è investito, è tenuto a segnalare al Tribunale, al Pubblico Ministero e ai creditori le seguenti circostanze:
  1. omessa denuncia di taluni crediti, purchè dolosa
  2. dolosa esposizione di passività inesistenti
  3. commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
  4. compimento di atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice delegato o del Tribunale
  5. omesso deposito, presso la cancelleria del tribunale, della somma corrispondente alla metà delle spese stimate per la procedura (art. 47, co. 2, lett. d)
  6. venir meno dei presupposti per l'apertura del concordato (art. 84 ss.)
Nei casi appena menzionati, il Tribunale, sentito il debitore, provvede a revocare il provvedimento di apertura della procedura (o di concessione dei termini per la presentazione del piano e della proposta) mediante decreto non soggetto a reclamo. Allo stesso tempo, se è stata formulata istanza da parte dei creditori o del pubblico ministero, il Tribunale può disporre l'apertura della liquidazione giudiziale in capo al debitore.

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