Sotto la nozione di altro ausiliario del giudice deve intendersi ricompreso qualunque privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale capace di compiere quegli atti che il
giudice, il
cancelliere o l’
ufficiale giudiziario non potrebbero compiere da soli.
Prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia (DPR n. 115/2002), argomentandosi dalla normativa in materia di compenso degli ausiliari del giudice (ossia la Legge n. 319/1980 e gli artt. 52 e 53 disp. Att. C.c.), si distingueva tra ausiliari c.d. nominati o tipici (tali erano definiti quelli previsti dalla Legge 319/1980, ossia, oltre ai consulenti tecnici, i periti, gli interpreti ed i traduttori) e tutti gli “altri ausiliari del giudice” c.d. innominati, così definiti per contrapporli ai primi, e per i quali trovavano applicazione, invece, le norme di attuazione del codice di rito (si qualificavano come tali, ad esempio, il commercialista, l’
amministratore giudiziario, il custode giudiziario).
Dei dubbi furono sollevati in relazione alla esatta collocazione all’interno dell’una o dell’altra categoria per la figura dello
stimatore o esperto nominato dal giudice per la stima del valore dei beni assoggettati a procedura esecutiva.
Con la Legge n. 302/1988 è stata introdotta la delegabilità ai notai di alcune operazioni inerenti l’
esecuzione forzata su
beni immobili e mobili registrati, mentre con la successiva Legge n. 80/2005, di conversione del d.l. 35/2005 è stata riconosciuta la possibilità di estendere il compimento di tali operazioni anche ad avvocati e dottori commercialisti.
Per quanto concerne la
forza pubblica, non occorre una nomina specifica se chiamata
ad adiuvandum, e ciò perché il suo intervento rientra nella funzione giudiziaria che le spetta per legge.
L’incarico che viene affidato agli ausiliari del giudice ha natura di prestazione occasionale e per tale ragione non possono considerarsi appartenenti all’organizzazione dell’ufficio giudiziario.
Il compenso spettante agli ausiliari viene determinato dal giudice con
decreto, avverso il quale può proporsi
ricorso entro venti giorni dalla sua comunicazione, e ciò ex Legge n. 319/1980.
Il procedimento che fa seguito a tale ricorso non ha natura di
impugnazione e si conclude con l’emanazione di un’
ordinanza, avente natura decisoria, ed in quanto tale ricorribile in Cassazione ex
art. 111 Cost..