La norma individua i presupposti affinché possa essere pronunciata la
risoluzione del concordato preventivo omologato. La risoluzione, così come l'annullamento (art. 120), se pronunciata determina la caducazione retroattiva degli effetti derivanti dall'omologazione del concordato preventivo.
Ciò comporta che vengano meno gli effetti esdebitatori prodottisi nei confronti dei creditori, pur rimanendo validi ed efficaci:
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i pagamenti effettuati in corso di procedura nel rispetto della par condicio creditorum ed in conformità al piano ed alla proposta (in una successiva procedura di liquidazione giudiziale, dunque, tali atti non sono soggetti a revocatoria)
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gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (si pensi alle vendite)
Sul piano processuale, poi, la risoluzione autorizza il Tribunale a disporre contestualmente l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale, laddove ricorrano i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi. La pronuncia di risoluzione integra però una
condizione di procedibilità della liquidazione giudiziale: non è stata dunque accolta la tesi per cui il Tribunale possa dichiarare aperta la procedura liquidatoria
omisso medio (SS.UU. 4696/2022), senza passare per la preventiva risoluzione del concordato, che rimane dunque rimedio necessario per chiunque voglia demolire gli effetti del concordato omologato.
Può invece procedersi all'apertura della liquidazione nel caso in cui l'insolvenza del debitore dipenda da debiti contratti in epoca seguente alla presentazione della domanda concordataria.
Il presupposto della risoluzione, a differenza dell'annullamento, consiste nell'
inadempimento o nell'
inesatto adempimento del piano e della proposta da parte il debitore, purché non si tratti di
inadempimento di scarsa importanza.
Tra i legittimati attivi, la norma ora ricomprende non solo i creditori, come previsto inizialmente nella Legge Fallimentare, ma anche il
commissario giudiziale, il quale può instare per la risoluzione nel solo caso in cui ne abbiano fatto richiesta taluni creditori.
Il ricorso può essere presentato al Tribunale entro il termine ultimo di un anno dall'ultimo atto di esecuzione del piano e della proposta.