A differenza di altri strumenti negoziali di regolazione della crisi (come gli accordi di ristrutturazione dei debiti), il concordato, se omologato, produce
effetti vincolanti nei confronti della
universalità dei creditori anteriori al deposito della domanda di apertura della procedura. Ciò significa che tutti i creditori anteriori dovranno essere soddisfatti
nei termini ed alle condizioni previste dalla proposta concordataria omologata, anche nel caso in cui un creditore sia riconosciuto tale, in separato procedimento giurisdizionale, dopo l'omologazione (e non abbia, in ipotesi, partecipato alla votazione).
Tuttavia, gli effetti del concordato vincolano unicamente il debitore concordatario ed i creditori, non estendendosi invece ai
garanti, ai
coobbligati ed agli obbligati in via di regresso, i quali continueranno a rispondere per l'integrale valore del credito nei confronti di tutti i creditori anteriori. La norma prevede, infatti, che gli effetti esdebitatori del concordato possano essere estesi, unicamente, ai
soci illimitatamente responsabili, laddove il debitore sia una
società di persone, considerato che analoga estensione avviene anche nella procedura di
liquidazione giudiziale (art. 256).