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Articolo 118 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esecuzione del concordato

Dispositivo dell'art. 118 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9(1).

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.

8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 118 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina la fase dell'esecuzione del concordato. Nello specifico, si prevede che all’esecuzione del concordato debba provvedere il debitore, sotto la stretta sorveglianza del commissario giudiziale.

Quest’ultimo deve, in particolare:
  1. informare prontamente il giudice delegato circa ogni possibile deviazione dal piano, ritardo o inadempimento che possa pregiudicare l'interesse dei creditori
  2. redigere un rapporto riepilogativo sull'attuazione del concordato, da trasmettere ai creditori con cadenza semestrale
  3. redigere un rapporto riepilogativo finale, al termine dell’esecuzione
Qualora il commissario giudiziale segnali eventuali inadempimenti o ritardi del debitore, potrà altresì chiedere al giudice delegato che gli vengano direttamente assegnati i poteri necessari all'attuazione del piano. Analogo provvedimento può essere richiesto dai creditori che abbiano formulato una proposta concorrente (che sia stata approvata ed omologata), potendo in questo caso essere disposta anche la revoca dei membri dell'organo amministrativo (se il debitore è una società) e l'assegnazione dei poteri di amministrazione ad un amministratore giudiziario. Laddove peraltro il piano preveda l'effettuazione di operazioni che richiedono una deliberazione dei soci (come l'aumento di capitale o operazioni straordinarie), all'amministratore giudiziario possono essere attribuiti anche i diritti di voto spettanti ai soci di maggioranza.

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