1. (1) Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
- a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25 bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2. Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa:
- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
- b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies;
- d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25 quater, comma 4.
Note
(1)
Articolo e rubrica sostituiti dal 17 giugno 2022, n. 83.