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Articolo 17 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

Dispositivo dell'art. 17 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

  1. a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione economicopatrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
  2. a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
  3. b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;
  4. c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  5. d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
  6. e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;
  7. f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
  8. g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;
  9. h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza(2).

3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime(2).

4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni(2).

6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto(2).

7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato(2).

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro(2).

9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.

10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 5, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 17, comma 3, lettere a) e d) e l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 17; (con l'art. 5, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 17, comma 5; (con l'art. 5, comma 4, lettera d)) la modifica dell'art. 17, comma 6; (con l'art. 5, comma 4, lettera e)) la modifica dell'art. 17, comma 7; (con l'art. 5, comma 4, lettera f)) la modifica dell'art. 17, comma 8;(con l'art. 5, comma 4, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 17.

Ratio Legis

L'art. 17 costituisce il cuore della composizione negoziata, ed è volto a disciplinare una procedura volontaria, stragiudiziale e riservata (che si allontana, per tali tratti essenziali, dalle procedure concorsuali). La disposizione predilige la snellezza e la duttilità del procedimento, al fine di consentire all'imprenditore e all'esperto indipendente nominato su sua richiesta di individuare la soluzione più idonea al risanamento dell'impresa a seconda del caso concreto.

Spiegazione dell'art. 17 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La procedura ruota attorno all'autonomia e alla volontà dell'imprenditore, cui spetta presentare l'istanza di nomina dell'esperto presso la piattaforma telematica nazionale, e il quale deve assolvere ad alcuni obblighi di informazione e di auto-valutazione circa il proprio stato di "salute".
Infatti, l'imprenditore è tenuto a depositare, insieme all'istanza di nomina del professionista:
  • i bilanci degli ultimi tre esercizi;
  • un progetto di piano di risanamento (compilato seguendo le indicazioni previste dall'art. 13, comma 2 del Codice della crisi);
  • una relazione sull'attività esercitata che predisponga un piano finanziario per i successivi sei mesi;
  • l'elenco dei creditori, e l'annotazione dei crediti scaduti e in scadenza nonchè l'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  • un'autodichiarazione sulla pendenza, verso l'imprenditore istante, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza, e una dichiarazione con cui l'imprenditore attesta di non aver depositato ricorsi ex art. 40 del codice della crisi
  • il certificato unico dei debiti tributari;
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenza delle entrate;
  • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
  • un estratto delle informazioni presente presso la Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, non anteriore di tre mesi rispetto al momento di deposito dell'istanza di nomina dell'esperto.
A questo punto, l'esperto indipendente - che non si sostituisce all'imprenditore, ma lo affianca nel procedimento - verifica la propria indipendenza e la propria competenza e, qualora ritenga essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, lo accetta entro due giorni lavorativi dall'accettazione della nomina.
L'esperto, quindi, convoca l'imprenditore per valutare la possibilità di risanamento dell'impresa e, in caso positivo, predispone ulteriori incontri con l'imprenditore stesso e le parti interessate; in caso negativo, qualora non ravveda prospettive di superamento delle condizioni di squilibrio, l'esperto lo comunica all'imprenditore e al segretario della camera di commercio, che dispone l'archiviazione dell'istanza nei successivi cinque giorni lavorativi.
Le parti, entro tre giorni dalla loro convocazione, possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, che eventualmente potrà essere sostituito.

L'esperto conclude il suo incarico con la redazione di una relazione finale, che inserisce nella piattaforma telematica.

Quanto all'ipotesi in cui non vi siano prospettive di risanamento, l'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata. D'altra parte, l'incarico può proseguire per non oltre 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22.

Il risanamento dell'impresa dipende dall'idoneità della conciliazione, dalla collaborazione delle parti (alla cui autonomia e volontà è rimesso il proficuo svolgimento della procedura), e ;dalla competenza dell'esperto. Per queste ragioni, la composizione negoziata si avvicina alla mediazione civile e commerciale, essendo entrambe finalizzate al soddisfacimento e al bilanciamento degli interessi di tutte le parti coinvolte.

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