(massima n. 1)
La buona fede rilevante, ai sensi dell'art. 1153 c.c., per l'acquisto della proprietà di beni immobili da parte dell'acquirente a non domino, deve ricorrere solo nel momento dell'acquisto (mala fides superveniens non nocet) ed, essendo presunta iuris tantum, può essere vinta anche con illazioni, purché gravi, precise e concordanti, desunte da elementi di fatto coevi o precedenti all'acquisto.