(massima n. 1)
In materia di compravendita di beni mobili di interesse storico - culturale perfezionatasi all'estero, l'accertamento in ordine alla proprietā dei beni in contesa č regolato, ai sensi dell'art. 51 della l. 218 del 1995, dalla legge dello Stato in cui i beni si trovavano all'atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, salvo che, a norma dell'art. 16 della medesima l. 218 del 1995, l'applicazione della legge straniera determini effetti contrari ai principi di ordine pubblico, tra i quali rientra, alla luce della Convenzione Unesco di Parigi del 1970, ratificata dall'Italia con l. 873 del 1975, la tutela di beni aventi natura storico - culturale. Ne consegue che non costituisce titolo idoneo, ai fini dell'applicazione del principio "possesso vale titolo", di cui all'art. 1153 c.c., il contratto di acquisto di un bene avente natura storico - culturale stipulato in base ad una normativa nazionale contrastante con il divieto di esportazione illegale, ovvero non autorizzata, di detti beni sancito dall'art. 3 della Convenzione Unesco.