(Acquisto) da chi non è proprietario
In diritto romano all'acquisto a non domino si applicava un regime analogo all'actio publiciana, concessa all'acquirente che aveva perso il possesso della cosa ricevuta: la formula prevedeva l'invito al giudice di fingere che il consegnatario della cosa avesse già maturato a proprio favore il termine per l'usucapione. Nell'ordinamento attuale, questa espressione indica le ipotesi di acquisto della proprietà da un dante causa non titolare del diritto. Due sono le regole fondamentali nelle quali viene in gioco questo principio: il c.d. possesso vale titolo, per il quale colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.); e la risoluzione, a favore di chi per primo ha ottenuto il possesso del bene mobile, del conflitto tra più aventi causa dallo stesso dante causa (art. 1155 c.c.).
Inoltre, l'acquisto a non domino, a determinate condizioni, permette di usucapire in dieci anni beni immobili (art. 1159 c.c.), e in tre anni i beni mobili registrati (art. 1162 c.c.).