(massima n. 1)
Poiché l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione del medesimo bene che l'attore afferma essere nel possesso o detenzione del convenuto, laddove tale bene, gią prima della proposizione della domanda, sia venuto a mancare per distruzione, per alienazione ad altro soggetto o per altra causa, l'azione esperibile sarą soltanto quella personale o di risarcimento dei danni diretta a conseguire il valore pecuniario della cosa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013).