(massima n. 1)
L'acquirente a titolo originario, ai sensi dell'art. 1153 c.c., di un'autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, non può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell'autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica.