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Articolo 2814 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà

Dispositivo dell'art. 2814 Codice Civile

Le ipoteche costituite sull'usufrutto [2810 n. 2] si estinguono col cessare di questo [979, 1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario [1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [1014 n. 2], l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto(1).

Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto [979, 1014], si estende alla piena proprietà [1815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa(2).

Note

(1) In forza del collegamento tra ipoteca ed usufrutto, la garanzia ipotecaria si estingue per le cosiddette cause naturali di estinzione dell'usufrutto, ossia: per cessazione del diritto di usufrutto per morte dell'usufruttuario, per scadenza del termine convenzionalmente stabilito dalle parti, per prescrizione estintiva dell'usufrutto stesso ex art. 2934 e per l'avverarsi della condizione risolutiva posta (v. 1353).
L'ipoteca non viene invece ad estinguersi nelle ipotesi di cessazione del diritto di usufrutto per rinunzia o abuso da parte dell'usufruttuario, o per l'acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, in quanto cause che discendono direttamente dalla volontà del titolare del diritto di usufrutto e quindi del debitore.
(2) Se si verifica l'ipotesi di differenti ipoteche contemporaneamente esistenti, una sopra la nuda proprietà e l'altra sul diritto di usufrutto, il titolare della prima ipoteca è legittimato ex lege ad espropriare il bene nella sua totalità, salvo poi scomputare dal ricavo e restituire il valore dell'usufrutto. Si specifica che tuttavia non è consentita l'operazione inversa.

Ratio Legis

La norma in esame detta due importanti principi: il primo è finalizzato a sottolineare il collegamento tra l'ipoteca e il diritto di usufrutto (riassunto bene dalla massima: usufructu exstincto, hypoteca perit), attraverso il quale si tutelano anche le pretese del creditore ipotecario contro ipotetici atti di disposizione che possono essere disposti dal proprietario o da chi sia titolare di un altro diritto reale limitato sopra la cosa vincolata. Il secondo, invece, è espressione del principio cardine della elasticità del diritto di proprietà, in forza del quale, qualora venga meno un diritto in re aliena che comprimeva la più ampia proprietà, questa riprende la sua dilatazione precedente.

Spiegazione dell'art. 2814 Codice Civile

Sorte delle ipoteche costituite sull'usufrutto al cessionario di questo

Anche questa è una disposizione nuova. L'ipoteca sull'usufrutto è una garanzia poco sicura perché non può durare per un tempo maggiore dell'usufrutto. L'usufrutto è un diritto temporaneo che non può oltrepassare la vita dell'usufruttuario, o se è in vantaggio di una persona giuridica non può eccedere i trenta anni (art. 979). È logico, quindi, che le ipoteche costi­tuite sull'usufrutto si estinguano con l'estinzione di questo, e cioè con la scadenza del termine, con la morte dell'usufruttuario, col termine di trenta anni, per le persone giuridiche, col verificarsi della condizione risolutiva.


Se l'usufrutto cessa per rinunzia o per abuso dell'usufruttuario

Ma l'usufrutto può cessare anche per rinunzia o per abuso (art. 1015), per consolidarsi con la proprietà. Nell'ipotesi di abuso, l'usufrutto non si estingue di diritto, ma officio iudicis e la legge concede ai creditori la facoltà d'intervenire in giudizio per conservare le loro ragioni (art. 1015).

Ma questa cautela data ai creditori anche dal codice preesistente (art 516) non era sufficiente. Essa garantiva parzialmente tutti i credi­tori, anche chirografari, e solo nell'ipotesi di abuso dell'usufruttuario. per quanto riguardava la rinunzia poteva bastare l'azione pauliana (art. 1235, cod. 1865), ma occorreva provare che essa fosse stata fatta per frodare i diritti del creditore, e non si provvedeva per il caso della Consolidazione per effetto dell'acquisto della nuda proprietà da parte dell'usufruttuario sia per atto tra vivi (vendita, donazione) sia per atto mortis causa, per successione a titolo universale o particolare al nudo proprietario, ovvero per effetto dell'acquisto dell'usufrutto del nudo proprietario per atto tra vivi, non potendosi supporre che il proprietario succeda mortis causa, a titolo universale o particolare, all'usufruttuario, come caso di consolidazione propriamente detto, perché la morte del­l'usufruttuario è, per sé stessa, una causa, e la prima, della estinzione dell'usufrutto. La questione, sotto l'impero del codice preesistente, fu vivamente discussa. La logica delle cose avrebbe imposto di ritenere che dovessero ritenersi estinte le ipoteche costituite sull'usufrutto per effetto della consolidazione. Tale fu l'opinione di alcuni romanisti e civilisti. Ma la maggioranza degli scrittori sosteneva che l'usufrutto in entrambi i casi, permanesse, non potendosi consentire che il credi­tore ipotecario perda la sua garanzia per la volontà e il fatto stesso del debitore. L'ipoteca sull'usufrutto, come abbiamo già detto, è già una garanzia molto aleatoria, ma si renderebbe addirittura illusoria se la sua conservazione si facesse dipendere dalla volontà del debitore. Perciò il nuovo codice saviamente nell'articolo in esame ha disposto che «se la cessazione dell'usufrutto si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca continua a sussistere fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto».


Sorte delle ipoteche, al cessare dell'usufrutto, costituite dal nuovo proprietario e dal­l'usufruttuario

Se l'ipoteca grava solo sulla nuda proprietà, essa, con l'estin­zione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà, e ragionevolmente, perché con la consolidazione è tolto l'ostacolo che impediva che l’ipoteca gravasse la piena proprietà.

Ma può accadere che l'immobile sia stato ipotecato contempora­neamente dal nudo proprietario sul nudo dominio e dall'usufruttuario sull'usufrutto. Avvenuta la consolidazione, l'estensione dell'ipoteca della nuda proprietà si verifica, ma senza pregiudicare il credito garantito con l'ipoteca costituita sull'usufrutto. Permangono, cioè, inalterate le due ipoteche, ciascuna sul diritto su cui era costituita. Quindi, il creditore ipotecario del nudo proprietario, provvedendo all’espropriazione, farà valere il suo diritto sul valore della piena proprietà, ma con la salvezza dei diritti del creditore ipotecario dell’usufruttuario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1140 Era controverso, sotto l'impero del codice del 1865, se l'ipoteca costituita sull'usufrutto si estinguesse col cessare di questo, anche quando la consolidazione avvenisse per un fatto volontario del debitore. Seguendo la migliore dottrina, ho escluso che l'ipoteca si estingua allorché la cessazione dell'usufrutto si verifichi per rinuncia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo. Non può infatti ammettersi che dalla volontà o dal fatto stesso del debitore dipenda la perdita delle garanzie da lui date al creditore. Anche nel caso in cui l'acquisto della nuda proprietà si operi per successione ereditaria, la consolidazione dipende dalla volontà del debitore, dato il principio che l'eredità non si acquista senza l'accettazione. Nei casi su accennati l'efficacia dell'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe prodotto l'estinzione dell'usufrutto (art. 2814 del c.c., primo comma). E' prevista l'ipotesi che l'ipoteca gravi sulla nuda proprietà: in questo caso, estinto l'usufrutto, l'ipoteca, in conseguenza del ritorno del dominio alla sua originaria pienezza, si estende alla piena proprietà. E' però evidente che se l'usufrutto si estingue per una delle cause dianzi menzionate e perdura l'ipoteca costituita su di esso, tale estensione non deve pregiudicare il credito garantito con questa ipoteca (art. 2814, secondo comma).

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Consulenze legali
relative all'articolo 2814 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. V. chiede
martedì 28/03/2023
“Buongiorno,

mia moglie possiede la nuda proprietà di un appartamento in provincia di Milano, acquistata nel 2002.
L'usufruttuario, intorno al 2005, non ha più potuto pagare il muto che aveva acceso per acquistare la casa a metà degli anni novanta.
La casa (usufrutto) gli è stata pignorata e messa all'asta intorno al 2012, ma mai venduta.
Pochi mesi fa l'usufruttuario è deceduto, e sulla casa risulta ovviamente l'ipoteca del mutuo mai estinto, che negli anni - causa interessi - ha assunto una dimensioni tale che per essere estinta richiede un investimento addirittura superiore al prezzo di mercato della casa.
La domanda, forse banale, è: al decesso dell'usufruttuario, questo genere di ipoteche si estinguono o "rimangono", sulla nuda proprietà? (Nota a margine: tra usufrutturario e nuda proprietà non esiste alcun rapporto familiare o eredità, ma solo un regolare contratto di compravendita).
Grazie anticipatamente.”
Consulenza legale i 04/04/2023
L’usufrutto di un bene può essere oggetto di ipoteca come previsto dall’art. 2810 del c.c..

L’usufrutto si estingue per la morte dell’usufruttuario (art. 979 del c.c.) o per i motivi previsti dall’art. 1014 del c.c. quali la prescrizione, la consolidazione tra nudo proprietario e usufruttuario o per il totale perimento della cosa.

L’art. 1015 del c.c. stabilisce che l’usufrutto può cessare anche per l’abuso che ne fa l’usufruttuario alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento.

Il Codice civile prevede come regola generale che l’ipoteca si estingua con il cessare dell’usufrutto ai sensi dell’art. 2814 c.c. tranne nei casi in cui l’estinzione dipenda dalla volontà dell’usufruttuario e cioè per rinuncia, abuso o acquisto della nuda proprietà.
Quando invece l’usufrutto si estingue per morte dell’usufruttuario, l’ipoteca sul bene immobile oggetto di usufrutto, si estingue con lui.
Rimarrà gravante sugli eredi il debito contratto con la Banca da parte dell’usufruttuario.

Roi B. chiede
sabato 30/05/2015 - Toscana
“Buongiorno, Vi sarei grato se poteste chiarirmi quanto segue:
una banca ha iscritto ipoteca giudiziale nell'anno 2010 su un immobile di cui godo dell'usufrutto a fronte di fideiussione da me prestata.
Il punto e' che l'ipoteca e' stata iscritta "prima" che fossi effettivamente l'usufruttuario in quanto i miei genitori, che mi hanno donato l'immobile nel 2006, erano ancora in vita (mio padre e' morto nel 2011 e mia madre e' ancora in vita ).
E' legittima tale ipoteca? Cosa posso fare?
Vi ringrazio molto fin d'ora ed attendo una gentile risposta.”
Consulenza legale i 08/06/2015
Il quesito evidenzia un po' di confusione tra i concetti di usufrutto e di nuda proprietà.
L'usufrutto è il diritto reale di godimento, che consiste nel diritto riconosciuto ad un soggetto (usufruttuario) di godere e di utilizzare un bene al pari del proprietario (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i frutti), diritto che è limitato solamente dalla impossibilità di trasferire la proprietà piena del bene (può alienare invece il suo diritto di usufrutto) e dalla necessità di rispettare la destinazione economica impressa al medesimo dal proprietario.
La nuda proprietà è il diritto di proprietà "svuotato" di una parte del suo contenuto, ossia del godimento effettivo del bene, che fa capo ad un altro soggetto, l'usufruttuario.
Abbiamo quindi un diritto di proprietà "diviso in due", detta in modo colloquiale.

Nel caso postoci innanzi si dice che un immobile è stato oggetto di donazione dai genitori al figlio nel 2006. Come è facile intuire, i genitori hanno ceduto la nuda proprietà e si sono probabilmente riservati il diritto di usufrutto, per continuare a vivere nell'abitazione fino alla loro morte, momento in cui l'usufrutto si estinguerà e il figlio diverrà pieno proprietario (ora è solo nudo proprietario).
Il secondo comma dell'art. 2814 del c.c. stabilisce in tal senso che se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, verificatasi l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà.

Se questa fosse la situazione giuridica concreta, la banca avrebbe correttamente iscritto nel 2010 ipoteca sull'immobile, in forza della (nuda) proprietà del figlio sin dal 2006.

Risulta molto difficile immaginare che nel 2006 il figlio della coppia abbia ricevuto in donazione non la nuda proprietà bensì l'usufrutto, mentre la nuda proprietà dell'immobile sarebbe rimasta in capo ai genitori. Donare il diritto di usufrutto senza che questo venga immediatamente goduto, ma prevedendo che il diritto sarà in effetti trasmesso solo alla morte dei proprietari dell'immobile è operazione quantomeno anomala: risulterebbe più verosimile che una tale previsione sia contenuta nel testamento dei genitori, che decidano di assicurare al figlio l'usufrutto sull'immobile dopo la loro morte, in presenza ad esempio di altri eredi (in particolare, altri figli o dei nipoti).
Tuttavia, se ciò fosse effettivamente accaduto, cioè, se il figlio risulti cessionario di un diritto di usufrutto, si dovrebbe analizzare attentamente il contratto di donazione. Sembra piuttosto difficile che il diritto di usufrutto non sia stato immediatamente costituito e quindi trascritto nei registri immobiliari. Se si conferma che il diritto di usufrutto è stato trascritto ai sensi dell'art. 2543 n. 2 c.c., la banca avrebbe correttamente iscritto l'ipoteca contro l'usufruttuario.

Se il diritto di usufrutto non fosse stato trascritto, è evidente che l'iscrizione ipotecaria sarebbe illegittima.
Tuttavia ci appare assolutamente inverosimile che una banca possa iscrivere ipoteca senza verificare previamente l'esistenza di un diritto reale del debitore; possiamo, altresì, escludere che una tale iscrizione verrebbe accettata dalla competente conservatoria.

Si consiglia di far esaminare a fondo il contratto di donazione e fare le opportune verifiche circa la natura del diritto reale trasmesso dai genitori al figlio.

CLAUDIA . C. chiede
domenica 28/04/2013 - Emilia-Romagna
“Buongiorno, siamo 4 eredi di un appartamento ereditato da nostro padre (3 figli e una ex convivente alla quale mio padre ha lasciato l'usufrutto nel testamento). Io e una mia sorella abbiamo necessità di vendere le nostre due quote che però sono la minoranza (10/12 cadauna), gli altri due eredi si oppongono. Come possiamo sbloccare la situazione? E' possibile ipotecare le nostre due quote di nuda proprietà con una banca per avere un finanziamento? Quali sono le conseguenze di ciò?”
Consulenza legale i 06/05/2013
Ai sensi dell'art. 713 del c.c. i coeredi possono sempre domandare lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione. In particolare, quando oggetto dell'eredità è un bene immobile non comodamente divisibile (come un appartamento), esso, di preferenza dovrebbe essere compreso per intero nella porzione da attribuire a uno degli eredi (art. 720 del c.c.).
Nel caso di specie, tuttavia, l'immobile è il bene di maggior rilevanza nell'asse ereditario e difficilmente uno dei coeredi chiederà che venga assegnato a sé, dovendo poi conguagliare in denaro le quote degli altri (art. 728 del c.c.: "L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro").
L'art. 720 c.c. dice che in questi casi, è necessario fare luogo alla vendita dell'immobile all'incanto.
I coeredi possono comunque vendere le proprie singole quote, anche prima della divisione. L'art. 732 del c.c. recita: "Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni". Quindi, è possibile che l'erede alieni la propria quota a un terzo estraneo, ma gli altri eredi hanno diritto di prelazione, cioè di acquistare la quota con preferenza rispetto a chiunque altro.
L'art. 732 prosegue precisando che, se l'erede che vuole vendere la propria quota non notifica la proposta di alienazione ai coeredi, questi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Pertanto, nella vicenda in esame, le due sorelle possono reperire un acquirente delle loro quote, notificando però agli altri eredi la proposta di vendita. I coeredi possono decidere di esercitare il proprio diritto di prelazione ed acquistare le quote, ma non possono opporsi alla vendita.

Per quanto riguarda l'ipoteca di quote indivise di un immobile, essa è possibile. L'art. 2825 del c.c. stabilisce che l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Quindi, è possibile iscrivere l'ipoteca sul bene, ma essa sarà efficace solo nei confronti del debitore coerede, nei limiti del valore della sua quota.
Le conseguenze di una tale iscrizione di ipoteca, quindi, non vanno a colpire i comproprietari non debitori, i quali saranno prontamente avvisati dell'esperimento di un eventuale pignoramento immobiliare avente ad oggetto quel bene. Essi potranno però subire la vendita all'asta del bene (salvo il diritto dell'usufruttuario di continuare a godere del bene fino alla sua morte) se il giudice dell'esecuzione deciderà di procedere in tal senso.

Nunziata chiede
venerdì 03/06/2011 - Sicilia

Buonasera volevo un'informazione. Io e le mie sorelle abbiamo un appartamento di cui siamo le nude proprietarie, mentre, i miei genitori hanno l’usufrutto. I miei genitori hanno acceso l'ipoteca sull'usufrutto, a tal proposito volevo sapere se possono vendersi la casa? Grazie e cordiali saluti”

Consulenza legale i 10/06/2011

Si precisa che l’usufruttario ha il diritto di usare e di godere della cosa in suo possesso, potendo trarre dalla medesima ogni utilità che questa è in grado di dare, cioè i frutti naturali e civili (art. 981 del c.c.), salva rerum substantiam, con il limite, cioè, della conservazione della cosa nella sua destinazione economico-funzionale.

L'usufruttuario può disporre del suo diritto di usufrutto (cessione dell’usufrutto: art. 980 del c.c.), purché detta alienazione non sia vietata dal titolo costitutivo o dalla legge.

Non può, invece, abusare del suo diritto vendendo la cosa (alienazione del diritto di proprietà sul bene). Se fosse commesso un così grave abuso del diritto di usufrutto, ex art. 1015 del c.c. conseguirebbe l’estinzione del diritto, ma questa opera solo ope iudicis, cioè con l’azione del giudice al quale è rimessa la prudente valutazione circa le soluzioni da prendere (l'estinzione del diritto o altri rimedi).

Il diritto di usufrutto può essere ipotecato a norma dell’art. 2810 del c.c. ma ciò non pregiudica il diritto di proprietà sull’abitazione, in quanto non può essere aggredito dai creditori con un atto di pignoramento immobiliare. Ad essere sottoposto ad esecuzione forzata sarebbe il diritto di usufrutto con la conseguenza, per l’usufruttuario, di non poter più abitare l’immobile di cui si tratta.


Angela M. L. chiede
domenica 28/02/2021 - Puglia
“Buonasera,
sono nuda proprietaria di un immobile al 100% e mio fratello è con me usufruttuario al 50%.
In seguito a delle verifiche, mi sono accorta che mio fratello ha effettuato la variazione catastale di alcuni subalterni e della relativa destinazione d'uso. Poteva farlo o avrebbe dovuto informarmi chiedendomi il consenso scritto? In tutto questo il tecnico ha le sue responsabilità?
Sempre in seguito alle sopra indicate verifiche, ho riscontrato un' ipoteca legale per un debito contratto da mio fratello. L'ipoteca è antecedente le variazioni catastali, quindi mi domando se fosse possibile effettuarle.
Preciso che:
- su un subalterno, mio fratello ha modificato la destinazione d'uso da uso ufficio ad uso commerciale e quindi il n° di subalterno senza il mio consenso;
- l'ipoteca legale è stata iscritta in seguito ad un pignoramento presso terzi sulla sua parte di usufrutto.
Nel momento in cui avviene il consolidamento, a cosa vado incontro se mio fratello non salda il debito e se sulla sua parte di usufrutto grava ancora l'ipoteca?
Ringrazio e saluto cordialmente”
Consulenza legale i 10/03/2021
Con riguardo alla prima questione sollevata nel quesito, va premesso che la variazione catastale, per quanto riguarda il rapporto con la P.A., può essere effettuata anche dall’usufruttuario.
La situazione, però, può essere ben diversa nei rapporti tra le parti. Da un punto di vista civilistico, infatti, occorre tenere conto, innanzitutto, della norma di cui all’art. 981 c.c., che impone all’usufruttuario di rispettare la destinazione economica della cosa (nel nostro caso, si è verificato un mutamento di destinazione d’uso da ufficio e commerciale).
In secondo luogo, poiché in questo caso abbiamo un usufrutto pro quota, occorre fare riferimento al disposto dell’art. 1102 c.c. Tale norma vieta al partecipante alla comunione di alterare la destinazione della cosa; inoltre egli non può impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ora, per comprendere se l’eventuale mutamento di destinazione d’uso dell’immobile sia lesivo o meno dei diritti degli altri partecipanti, occorre verificare in concreto in che limiti esso abbia inciso sulle loro facoltà di godimento.
In particolare, la giurisprudenza (v. Cass. Civ., Sez. II, 19/01/2006, n. 972), ha chiarito che sono legittimi, “ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno".
Quanto alla seconda domanda, va premesso che l’ipoteca, insieme al privilegio e al pegno, è una causa legittima di prelazione (art. 2741 c.c.), ovvero consente al creditore che ne è munito di essere preferito agli altri creditori nel soddisfacimento del proprio credito, che avviene tramite una procedura esecutiva, in deroga al principio generale della par condicio creditorum.
Nel quesito si parla di ipoteca legale; ora, i soggetti aventi titolo all’iscrizione di ipoteca legale sono quelli indicati dall’art. 2817 c.c., ovvero i seguenti:
  1. l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
  2. i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
  3. lo Stato sui beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale).
Non sappiamo quale delle tre ipotesi ricorra nel caso di specie; in ogni caso, ricordiamo anche il disposto dell’art. 2814 c.c., comma 1, secondo cui l’ipoteca costituita sull'usufrutto si estingue, di regola, col cessare di questo. La durata “naturale” dell’usufrutto coincide con la vita dell’usufruttuario o, se si tratta di persona giuridica, non può superare i trenta anni, ex art. 979 c.c. Le altre cause di estinzione sono quelle previste dall’art. 1014 c.c.
Tuttavia (tornando all’art. 2814 c.c.), se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario, ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Ora, per rispondere alla preoccupazione che emerge dall’ultima domanda formulata nel quesito, nel caso in cui il cousufruttuario non saldi il proprio debito (assistito da ipoteca), il creditore ipotecario potrà assoggettare ad esecuzione forzata, con preferenza rispetto agli altri creditori non muniti di analogo titolo, solo ed esclusivamente la quota di usufrutto del debitore e non la proprietà del bene né la restante quota di usufrutto sullo stesso.


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