Sorte delle ipoteche costituite sull'usufrutto al cessionario di questo
Anche questa è una disposizione nuova. L'ipoteca sull'usufrutto è una garanzia poco sicura perché non può durare per un tempo maggiore dell'usufrutto. L'usufrutto è un diritto temporaneo che non può oltrepassare la vita dell'usufruttuario, o se è in vantaggio di una persona giuridica non può eccedere i trenta anni (art. 979). È logico, quindi, che le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguano con l'estinzione di questo, e cioè con la scadenza del termine, con la morte dell'usufruttuario, col termine di trenta anni, per le persone giuridiche, col verificarsi della condizione risolutiva.
Se l'usufrutto cessa per rinunzia o per abuso dell'usufruttuario
Ma l'usufrutto può cessare anche per rinunzia o per abuso (art. 1015), per consolidarsi con la proprietà. Nell'ipotesi di abuso, l'usufrutto non si estingue di diritto, ma officio iudicis e la legge concede ai creditori la facoltà d'intervenire in giudizio per conservare le loro ragioni (art. 1015).
Ma questa cautela data ai creditori anche dal codice preesistente (art 516) non era sufficiente. Essa garantiva parzialmente tutti i creditori, anche chirografari, e solo nell'ipotesi di abuso dell'usufruttuario. per quanto riguardava la rinunzia poteva bastare l'azione pauliana (art. 1235, cod. 1865), ma occorreva provare che essa fosse stata fatta per frodare i diritti del creditore, e non si provvedeva per il caso della Consolidazione per effetto dell'acquisto della nuda proprietà da parte dell'usufruttuario sia per atto tra vivi (vendita, donazione) sia per atto mortis causa, per successione a titolo universale o particolare al nudo proprietario, ovvero per effetto dell'acquisto dell'usufrutto del nudo proprietario per atto tra vivi, non potendosi supporre che il proprietario succeda mortis causa, a titolo universale o particolare, all'usufruttuario, come caso di consolidazione propriamente detto, perché la morte dell'usufruttuario è, per sé stessa, una causa, e la prima, della estinzione dell'usufrutto. La questione, sotto l'impero del codice preesistente, fu vivamente discussa. La logica delle cose avrebbe imposto di ritenere che dovessero ritenersi estinte le ipoteche costituite sull'usufrutto per effetto della consolidazione. Tale fu l'opinione di alcuni romanisti e civilisti. Ma la maggioranza degli scrittori sosteneva che l'usufrutto in entrambi i casi, permanesse, non potendosi consentire che il creditore ipotecario perda la sua garanzia per la volontà e il fatto stesso del debitore. L'ipoteca sull'usufrutto, come abbiamo già detto, è già una garanzia molto aleatoria, ma si renderebbe addirittura illusoria se la sua conservazione si facesse dipendere dalla volontà del debitore. Perciò il nuovo codice saviamente nell'articolo in esame ha disposto che «se la cessazione dell'usufrutto si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca continua a sussistere fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto».
Sorte delle ipoteche, al cessare dell'usufrutto, costituite dal nuovo proprietario e dall'usufruttuario
Se l'ipoteca grava solo sulla nuda proprietà, essa, con l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà, e ragionevolmente, perché con la consolidazione è tolto l'ostacolo che impediva che l’ipoteca gravasse la piena proprietà.
Ma può accadere che l'immobile sia stato ipotecato contemporaneamente dal nudo proprietario sul nudo dominio e dall'usufruttuario sull'usufrutto. Avvenuta la consolidazione, l'estensione dell'ipoteca della nuda proprietà si verifica, ma senza pregiudicare il credito garantito con l'ipoteca costituita sull'usufrutto. Permangono, cioè, inalterate le due ipoteche, ciascuna sul diritto su cui era costituita. Quindi, il creditore ipotecario del nudo proprietario, provvedendo all’espropriazione, farà valere il suo diritto sul valore della piena proprietà, ma con la salvezza dei diritti del creditore ipotecario dell’usufruttuario.