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Articolo 2747 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Efficacia del privilegio

Dispositivo dell'art. 2747 Codice Civile

Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto [1153], salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916(1).

Se la legge non dispone diversamente [2756 comma 2, 2757 comma 3, 2760 comma 2, 2761, 2764, 2765], il privilegio speciale sui mobili [2755], sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato [2769](2), può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso(3).

Note

(1) Gli articoli qui richiamati riguardano l'ipotesi del pignoramento, in quanto la disposizione vi subordina l'efficacia del privilegio generale, con la naturale conseguenza che, prima dell'esecuzione di quest'ultimo, i creditori beneficiari di tale causa di prelazione vengono trattati alla stregua di quelli chirografari, ossia non privilegiati in nessun modo.
(2) In alcuni casi, l'esistenza del privilegio è fatta dipendere dalla condizione che la cosa si trovi in un determinato luogo ovvero in possesso del creditore (si tratta del cosiddetto privilegio possessuale ex art. 2756).
(3) I privilegi speciali possiedono un particolare diritto di sequela e possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio stesso: chi acquista la cosa dopo che è già sorto il privilegio deve subirlo. La riserva di legge presente all'inizio della disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore può stabilire non soltanto che questi siano preferiti rispetto ai diritti acquistati precedentemente al momento della loro origine, ma anche che gli stessi cedano dinnanzi a diritti nati successivamente.
Una disciplina particolare è contenuta nell'art. 46 del D. lgs. 1 settembre 1993 (Testo unico bancario), che prevede la costituzione di privilegi speciali, i quali devono risultare da atto scritto a pena di nullità ed essere trascritti nel registro di cui all'art. 1524, comma 2, a favore di banche che abbiano erogato finanziamenti ad imprese: il privilegio può gravare su impianti e opere, su scorte, materie prime e prodotti finiti, su beni acquistati con il finanziamento concesso e su crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni garantiti da privilegio.

Ratio Legis

La norma in esame delimita l'area di operatività della disposizione ed è finalizzata ad evitare che tutti i beni del debitore, una volta diventati oggetto di privilegio, possano essere allontanati dagli scambi generalmente effettuati con i terzi.

Spiegazione dell'art. 2747 Codice Civile

Efficacia dei privilegi nei confronti dei terzi privilegi generali

Questo articolo ed il successivo, che non trovano riscontro in alcuna disposizione del codice precedente, hanno una funzione assai importante : quella di dirimere i conflitti che possono sorgere tra i cre­ditori privilegiati ed i terzi che vantassero sulla cosa un diritto di godimento o un diritto di garanzia reale.

A tale effetto il nuovo codice, in omaggio ai principii da noi illustrati nel commento dell'articolo precedente (n. 3), fa una distinzione fra i privilegi generali e quelli speciali. Riguardo ai primi, una ipotesi di conflitto con i diritti reali dei terzi non appare neppure possibile. Il creditore privilegiato infatti non può far valere sulla cosa diritti diversi o maggiori di quelli spettanti al proprio debitore al momento della espropriazione ; e quindi i terzi che avessero acquistato sulla cosa stessa un diritto di godimento o di garanzia non potrebbero essere in alcun modo pregiudicati dall'esercizio del privilegio generale. Ed è ciò che viene precisamente dichiarato nel primo alinea dell'articolo in esame. Né la salvezza fatta col richiamo degli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 vuol mettere in essere una eccezione. Tali articoli infatti mirano a fissare la condizione giuridica 'della cosa al momento in cui essa viene sottoposta a pignoramento, nei confronti di qualunque terzo che pretendesse di vantare diritti sulla cosa stessa, e stabiliscono il principio per cui tali diritti, se sorti dopo il pignoramento, non possono arrecare pregiudizio al creditore pignorante ed creditori che intervengono nella esecuzione, salvi gli effetti del possesso di buona fede ; e lo stesso sarebbe a dirsi se fossero sorti prima, ma non fossero state osser­vate le forme di pubblicità volute dalla legge nell'interesse dei terzi

Per tutti tali effetti il creditore munito di privilegio generale è trattato alla stregua di ogni altro creditore che interviene nel procedi­mento di esecuzione ; né poteva essere altrimenti.




Principii che regolano il conflitto fra privilegi speciali e diritti reali di godi­mento acquistati dai terzi

La disposizione del secondo comma dell'art. 2747 prevede in­vece il conflitto tra i privilegi speciali e i diritti dei terzi, e precisa­mente i diritti reali di godimento ; giacché per quelli di garanzia prov­vede il successivo art. 2748. Anzi l'articolo in esame intende occuparsi solo dei diritti reali e dei privilegi mobiliari, non altresì di quelli im­mobiliari, come si evince dall'intero suo contesto. Invero il primo alinea contempla i privilegi generali, che non possono essere che mobiliari neanche il capoverso, data la sua formulazione, specialmente nella parte relativa all'inciso che prevede la particolare situazione della cosa, non può aver riguardo che ai privilegi sui mobili.

Limitandoci quindi per ora a questi ultimi, osserviamo anzitutto
che il legislatore, per un eccessivo amore di concisione, non contempla in modo espresso i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla costi­tuzione del privilegio, ma solo quelli acquistati anteriormente. Sennonché il modo stesso con cui è formulata la disposizione, quando dichiara che il privilegio può esercitarsi in pregiudizio dei diritti posteriori, lascia intendere, argomentando a contrariis, che esso non pregiudica diritti anteriori : soluzione del resto conforme al principio tradizionale che regola il conflitto fra più diritti reali (e sappiamo già che il diritto di garanzia contenuto nel privilegio speciale ha tutto il valore di un diritto reale : comm. all'art. 2746, n. 3), secondo il quale prior in tempore potior in jure. Una conferma di tale concetto può vedersene anche nella relazione ministeriale.

La norma contenuta quindi nel capoverso dell'art. 2747, per essere più completa anche formalmente, avrebbe dovuto essere espressa come segue : Il privilegio speciale non pub esercitarsi in pregiudizio dei di­ritti acquistati dai terzi anteriormente al sorgere del privilegio stesso, ma può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati posteriormente, salvo che la legge in entrambi i casi non disponga diversamente, e salve le eccezioni e i temperamenti (di cui diremo nel numero seguente).


Temperamenti ed eccezioni

E gravi infatti sono le eccezioni e i temperamenti che tale regola subisce.

Primo temperamento alla regola suddetta è quello derivante dagli effetti del possesso di buona fede. Se il diritto acquistato dal terzo, anche posteriormente, fosse congiunto col possesso di buona fede, il privilegio non sarebbe esperibile nei suoi confronti. Tale concetto si maya dalla disposizione generale dell'art. 1153, secondo cui la pro­prietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano liberi dai diritti altrui, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Poiché fra i diritti sulle cose devono ritenersi compresi anche i privilegi speciali per le ragioni da noi esposte nel commento dell'art. 2746, ne consegue che se il diritto acquistato posteriormente dal terzo andasse congiunto col possesso di buona fede, esso renderebbe inesperibile il privilegio.

A principii analoghi s'inspirano le disposizioni degli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916, che l'articolo in esame richiama, nel primo comma, solo a proposito dei privilegi generali, ma che trovano applicazione anche in tema di privilegi speciali.

Infine un altro temperamento alla norma dell'art. 2747 deve rite­nersi apportato dal nuovo codice riguardo a quei mobili che l'art. 2683 sottopone a particolari forme di pubblicità: e cioè i galleggianti, gli autoveicoli. Si comprende infatti, rispetto a tali beni, che l’acquisto dei diritti da parte dei terzi non fosse reso pubblico nei modi prescritti, esso non sarebbe opponibile ai crediti privilegiati sorti anteriormente alla iscrizione o registrazione del diritto stesso, stesso articolo 2747 mette poi sull'avviso, con l'inciso “se 1a legge non dispone diversamente”, che possono esservi delle eccezioni alla regola contenuta nel capoverso, la quale, come si è detto, deve intendersi riferita non solo all'ipotesi ivi espressa, di diritti acquistati dai terzi posteriormente al privilegio (un caso di eccezione riferibile a tale ipotesi è quello previsto nell'art. 2764, ultimo comma), ma anche e principalmente, all'altra ipotesi di diritti acquistati anteriormente (v. in proposito le eccezioni contenute negli articoli 2756, 2757, 2760, 2761, ecc.). Riservandoci di analizzare in seguito, nell'illustrazione dei singoli articoli, il preciso contenuto e la portata delle eccezioni sud­dette, possiamo intanto dire, genericamente, ch'esse si riconnettono sempre al principio della tutela della buona fede del creditore privi­legiato.


Significato della parola « sorgere » nell'ultima parte dell'articolo

Un concetto sul quale riteniamo opportuno di richiamare l'attenzione del lettore a proposito dell'ultima parte dell'articolo in esame è quello che il legislatore ha voluto esprimere col termine di sorgere (del privilegio), per determinare il momento al quale si deve aver riguardo per l'applicazione della norma contenuta nel capoverso. Va rilevato infatti che non sempre il privilegio speciale nasce col cre­dito, come potrebbe sembrare a prima vista ; ma può sorgere sia dopo (come nel caso dell'albergatore, il cui privilegio può farsi valere sui mobili introdotti nell'albergo anche se tale introduzione fosse succes­siva alla nascita del credito), che prima (come nel caso del locatore il cui privilegio per danni, restituzione di scorte ecc., sorge, e può quindi estrinsecarsi nelle forme previste dall'ultima parte dell'art. 2764 e dall'art. 2769, anche prima che sia sorto il credito, ed anzi quando ancora non si è sicuri che tale credito debba sorgere). E ciò spiega la ragione per la quale il legislatore si è riferito non al sorgere del credito ma al sorgere del privilegio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1129 L'art. 2745 del c.c. non intende dare una definizione del privilegio, ma si propone di metterne in evidenza la fonte e lo scopo per cui viene attribuito, ossia il favore della causa del credito. Nè l'esattezza di tale concetto può dirsi attenuata per il fatto che nello stesso articolo si accenna alla convenzione delle parti o a determinate forme di pubblicità, perciò tali elementi, richiesti da alcune leggi speciali, sono semplicemente condizioni per la costituzione o l'esercizio del privilegio, non già la causa creativa di esso. Ho mantenuto nel nuovo codice la classica distinzione dei privilegi in generali e speciali, della quale anzi, come ho già avvertito, ho accentuato il criterio di differenziazione, che non riposa soltanto sulla pluralità o singolarità delle cose che formano oggetto del privilegio, ma anche sul contenuto dei poteri conferiti al creditore. Il privilegio generale, infatti, se pur può esercitarsi potenzialmente su qualunque bene mobile del debitore, non attribuisce però alcun potere specifico sui beni stessi, e non ha quindi modo di manifestarsi prima che si apra il concorso dei creditori sul prezzo della cosa espropriata. Da ciò l'importante conseguenza che non sono pregiudicati i diritti che i terzi abbiano acquistati sulla cosa stessa, quando si tratta di diritti opponibili al creditore pignorante secondo le norme degli art. 2913 del c.c. e seguenti. Questo principio ho espresso nel primo comma dell'art. 2747 del c.c.. I privilegi speciali, invece, i quali colpiscono una cosa determinata e la vincolano al creditore sin dal loro nascere, al fine precipuo di rendere operativo a suo tempo l'esercizio del diritto di prelazione, possono venire facilmente in conflitto con i diritti acquistati dai terzi sia prima sia dopo il sorgere del privilegio; donde la necessità di regolare tale conflitto, specialmente riguardo ai mobili, relativamente ai quali più gravi sono state le incertezze della dottrina e della giurisprudenza. Tale regolamento è contenuto negli articoli 2747, secondo comma, e art. 2748 del c.c.. Il primo prevede l'ipotesi di concorso tra privilegi speciali sui mobili e diritti reali acquistati dai terzi posteriormente; e, in omaggio al principio al quale tradizionalmente s'informa la risoluzione dell conflitto tra più diritti reali (prior tempore potior jure), dà la preferenza al privilegio. Quando però il privilegio è subordinato a una particolare situazione della cosa (come nei casi di cui agli articoli 2756, 2757, 2759, 2760 2761, ecc.), tale condizione deve sussistere nel momento in cui il terzo pretende di esercitare il suo diritto; in caso diverso prevale il diritto del terzo. Mi è sembrato superfluo aggiungere che, in ogni caso, rimangono salvi per i diritti acquistati posteriormente dai terzi gli effetti del possesso di buona fede, poiché a ciò provvede già l'art. 1153 del c.c., secondo comma, il quale dichiara che la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano liberi da diritti altrui, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Ho creduto anche superfluo di regolare con espressa dichiarazione il concorso con i diritti anteriori dei terzi, sembrandomi che la soluzione contraria, quella cioè che il privilegio non possa arrecare pregiudizio a tali diritti, scaturisca implicitamente, ma sicuramente, dalla formula usata nel secondo comma dell'art. 2747. Le regole su espresse sono destinate naturalmente a trovare applicazione solo in quanto la legge non stabilisca diversamente (stesso art. 2747, secondo comma). L'art. 2748 poi regola, nel primo comma, il concorso del privilegio speciale col pegno, dando la preferenza a quest'ultimo, quando non è disposto altrimenti, come, ad esempio, per le spese di giustizia (art. 2777 del c.c. in relazione con l'art. 2770 del c.c.). Nel secondo comma, l'art. 2748 prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari e ipoteche e, in conformità del principio tradizionale, dà la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia stata iscritta anteriormente o posteriormente al sorgere del privilegio. L'art. 2749 del c.c., che non trova riscontro nel codice del 1865, è diretto ad eliminare le questioni che si facevano circa l'estensione del privilegio alle spese sopportate dal creditore per partecipare al processo esecutivo, e agli interessi del credito.

Massime relative all'art. 2747 Codice Civile

Cass. civ. n. 14631/2015

In materia di credito agrario, il mutuo di cui all'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 1994, convertito nella l. n. 135 del 1994, ha, quale finalità, il finanziamento dell'impresa in sé considerata, a prescindere dalla persona fisica dell'imprenditore, sicché il privilegio legale speciale sui frutti pendenti, di cui alla lett. a) della norma, grava anche sulle annate ulteriori fino all'estinzione del credito garantito, ed è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2747, comma 2, c.c., senza necessità di trascrizione.

Cass. civ. n. 2901/1975

La funzione concreta del privilegio si rivela non già nei confronti del debitore (che, se chiamato a rispondere solo dal creditore privilegiato, risponde anche con il resto dei suoi beni, pur se quegli è tenuto ad agire previamente sui beni che sono oggetto del privilegio), ma nei confronti dei creditori concorrenti. In materia, quindi, l'onere della prova va riguardato non tanto nel rapporto fra creditore privilegiato e debitore, quanto nel rapporto fra il creditore predetto e i creditori concorrenti, e poiché a favore di questi sta il principio della par condicio (che è immanente alla esecuzione concorsuale ed opera dalla qualificazione fino alla concreta collocazione dei crediti), derogabile appunto solo in presenza di cause legittime di prelazione, colui il quale invoca quest'ultima ha l'onere di dimostrare non solo l'astratta natura privilegiata dei credito, ma anche i presupposti necessari per l'esercizio concreto del privilegio, indicando i beni che ne sono colpiti e provando la loro esistenza fra i beni assoggettati all'espropriazione.

Nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e la prova dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, allorché pertanto, si renda necessario un apposito giudizio per fare accertare che non sussistono le condizioni perché un privilegio speciale possa essere utilmente esercitato in una data esecuzione concorsuale, il fatto che il giudizio venga promosso dal debitore, nel presupposto che quelle condizioni mancano perché l'oggetto del privilegio non è stato coinvolto nell'esecuzione, non fa sorgere a carico suo l'onere della prova (di un preteso fatto estintivo del privilegio medesimo). Peraltro, non è neppure esatto parlare di un fatto estintivo, allorché si discuta non della natura privilegiata, o meno, del credito, bensì dell'esercizio del privilegio in concreto, non avendo il privilegio speciale alcuna rilevanza prima dell'inizio di una esecuzione che ne abbia coinvolto concretamente l'oggetto (mentre di fatto estintivo in senso proprio potrebbe parlarsi con riferimento alla mancanza sopravvenuta di quell'oggetto ad esempio per perimento dopo l'inizio dell'esecuzione che lo abbia già coinvolto). Spetta, pertanto al creditore che si fa ad esercitare il privilegio speciale, dimostrare che i beni su cui il privilegio grava sono stati assoggettati ad esecuzione.

Quando un credito sorga assistito da un privilegio speciale, la possibilità concreta di esercitare la prelazione, nonché l'interesse all'esercizio di essa, si verificano nell'esecuzione cui concorrano altri creditori. Pertanto, indipendentemente dalle ipotesi di eventuali conflitti con terzi che abbiano acquistato diritti dopo la nascita del privilegio speciale (art. 2747 ultimo comma c.c.), questo non può essere esercitato nei confronti del debitore e sul suo patrimonio quando i beni che ne sono gravati non esistano più nel patrimonio stesso, quale che sia la causa della loro mancanza. Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esecuzione diventa attuale quando, verificatisi con l'omologazione del concordato gli effetti della relativa proposta, la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio ceduto viene trasferita agli organi della liquidazione per i fini di quest'ultima. Pertanto, è alla data della sentenza di omologazione (esecutiva in virtù degli artt. 181 e 130 della legge fallimentare) che occorre fare riferimento per accertare se e su quali dei beni originariamente gravati dal privilegio questo possa essere esercitato, salvo poi ad attendere l'esito, più o meno fruttuoso della liquidazione per vedere in quanta parte, sul ricavato dei beni stessi, il credito possa essere utilmente collocato, secondo il grado della prelazione.

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