(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1129 L'
art. 2745 del c.c. non intende dare una definizione del privilegio, ma si propone di metterne in evidenza la fonte e lo scopo per cui viene attribuito, ossia il favore della causa del credito. Nè l'esattezza di tale concetto può dirsi attenuata per il fatto che nello stesso articolo si accenna alla convenzione delle parti o a determinate forme di pubblicità, perciò tali elementi, richiesti da alcune leggi speciali, sono semplicemente condizioni per la costituzione o l'esercizio del privilegio, non già la causa creativa di esso. Ho mantenuto nel nuovo codice la classica distinzione dei privilegi in generali e speciali, della quale anzi, come ho già avvertito, ho accentuato il criterio di differenziazione, che non riposa soltanto sulla pluralità o singolarità delle cose che formano oggetto del privilegio, ma anche sul contenuto dei poteri conferiti al creditore. Il privilegio generale, infatti, se pur può esercitarsi potenzialmente su qualunque bene mobile del debitore, non attribuisce però alcun potere specifico sui beni stessi, e non ha quindi modo di manifestarsi prima che si apra il concorso dei creditori sul prezzo della cosa espropriata. Da ciò l'importante conseguenza che non sono pregiudicati i diritti che i terzi abbiano acquistati sulla cosa stessa, quando si tratta di diritti opponibili al creditore pignorante secondo le norme degli
art. 2913 del c.c. e seguenti. Questo principio ho espresso nel primo comma dell'
art. 2747 del c.c.. I privilegi speciali, invece, i quali colpiscono una cosa determinata e la vincolano al creditore sin dal loro nascere, al fine precipuo di rendere operativo a suo tempo l'esercizio del diritto di prelazione, possono venire facilmente in conflitto con i diritti acquistati dai terzi sia prima sia dopo il sorgere del privilegio; donde la necessità di regolare tale conflitto, specialmente riguardo ai mobili, relativamente ai quali più gravi sono state le incertezze della dottrina e della giurisprudenza. Tale regolamento è contenuto negli articoli 2747, secondo comma, e
art. 2748 del c.c.. Il primo prevede l'ipotesi di concorso tra privilegi speciali sui mobili e diritti reali acquistati dai terzi posteriormente; e, in omaggio al principio al quale tradizionalmente s'informa la risoluzione dell conflitto tra più diritti reali (prior tempore potior jure), dà la preferenza al privilegio. Quando però il privilegio è subordinato a una particolare situazione della cosa (come nei casi di cui agli articoli 2756, 2757, 2759, 2760 2761, ecc.), tale condizione deve sussistere nel momento in cui il terzo pretende di esercitare il suo diritto; in caso diverso prevale il diritto del terzo. Mi è sembrato superfluo aggiungere che, in ogni caso, rimangono salvi per i diritti acquistati posteriormente dai terzi gli effetti del possesso di buona fede, poiché a ciò provvede già l'
art. 1153 del c.c., secondo comma, il quale dichiara che la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano liberi da diritti altrui, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Ho creduto anche superfluo di regolare con espressa dichiarazione il concorso con i diritti anteriori dei terzi, sembrandomi che la soluzione contraria, quella cioè che il privilegio non possa arrecare pregiudizio a tali diritti, scaturisca implicitamente, ma sicuramente, dalla formula usata nel secondo comma dell'art. 2747. Le regole su espresse sono destinate naturalmente a trovare applicazione solo in quanto la legge non stabilisca diversamente (stesso art. 2747, secondo comma). L'art. 2748 poi regola, nel primo comma, il concorso del privilegio speciale col pegno, dando la preferenza a quest'ultimo, quando non è disposto altrimenti, come, ad esempio, per le spese di giustizia (
art. 2777 del c.c. in relazione con l'
art. 2770 del c.c.). Nel secondo comma, l'art. 2748 prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari e ipoteche e, in conformità del principio tradizionale, dà la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia stata iscritta anteriormente o posteriormente al sorgere del privilegio. L'
art. 2749 del c.c., che non trova riscontro nel codice del 1865, è diretto ad eliminare le questioni che si facevano circa l'estensione del privilegio alle spese sopportate dal creditore per partecipare al processo esecutivo, e agli interessi del credito.