(massima n. 1)
In materia di credito agrario, il mutuo di cui all'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 1994, convertito nella l. n. 135 del 1994, ha, quale finalità, il finanziamento dell'impresa in sé considerata, a prescindere dalla persona fisica dell'imprenditore, sicché il privilegio legale speciale sui frutti pendenti, di cui alla lett. a) della norma, grava anche sulle annate ulteriori fino all'estinzione del credito garantito, ed è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2747, comma 2, c.c., senza necessità di trascrizione.