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Articolo 590 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

Dispositivo dell'art. 590 Codice Civile

La nullità(1) della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda(2), non può essere fatta valere da chi(3), conoscendo la causa della nullità(4), ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione [627, 799](5).

Note

(1) Oltre alle disposizioni nulle, possono essere oggetto di sanatoria anche quelle annullabili. Diversamente si ammetterebbe la conferma per i vizi più gravi, nullità, e non per quelli meno, annullabilità.
(2) La nullità può dipendere sia da ragioni sostanziali che formali. È esclusa la convalida delle disposizioni in cui difetti una volontà (es. violenza assoluta o errore ostativo) o di quelle contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume. Quanto alle disposizioni lesive della legittima non è ammessa convalida ma soltanto la rinuncia all'azione di riduzione.
(3) Legittimati alla proposizione dell'azione sono l'erede, legittimo o testamentario, e il legatario. Non essendo ammissibile una sanatoria parziale, ove una disposizione venga prima confermata da un erede e poi fatta oggetto di declaratoria di invalidità da un altro, la disposizione cessa di avere validità anche nei confronti di colui che l'ha convalidata.
(4) Si ha conoscenza quando vi è cognizione del fatto storico che ha dato origine all'invalidità e consapevolezza di poterne chiedere l'accertamento giudiziale.
(5) La conferma può essere sia espressa che tacita. Nel primo caso occorre un atto scritto che possieda tutti i requisiti di cui all'art. 1444 del c.c., nel secondo un comportamento incompatibile con la volontà di chiedere la declaratoria di invalidità.

Ratio Legis

Si tende a conservare, per quanto possibile, la volontà testamentaria espressa dal de cuius, nonostante l'invalidità della disposizione, in considerazione del fatto che per il testatore non è più possibile ripetere l'atto.

Spiegazione dell'art. 590 Codice Civile

Questo articolo ha sostituito, per quanto riflette i testamenti, l’art. #1311# del precedente codice del 1865, che si riferiva anche alle donazioni, rispetto alle quali l'attuale codice ha provveduto separatamente con l’articolo 799, adottando la stessa norma dell’articolo in esame.

È noto che un principio generale di diritto, finora ammesso senza contestazioni anche nel nostro sistema giuridico positivo, è che la mancanza di qualcuno degli elementi essenziali per l’esistenza di ogni negozio giuridico rende inesistente, dal punto di vista giuridico, il negozio medesimo, il quale, perciò, non produce alcun effetto e non può esser confermato. Anzi, questo principio generale, per quanto riflette la mancanza della forma richiesta ad solemnitatem, fu esplicitamente richiamato dall’art. #1310# del codice del 1865 il quale disponeva: "non si possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità". Si deve subito notare che a questo principio il nuovo codice civile ha portato sostanziali deroghe ammettendo come causa di annullabilità e non di inesistenza la mancanza di dichiarazione di volontà. Infatti, l’incapacità naturale è stata considerata come causa di annullabilità dei negozi giuridici anche quando essa sia talmente grave da togliere interamente la coscienza e la libertà dei propri atti, d’impedire, quindi, una qualsiasi dichiarazione di volontà.

In materia di testamento e donazione, invece, si è sempre ammesso che la mancanza di un elemento essenziale potesse essere sanata con la volontaria esecuzione data a tali negozi dopo la morte del testatore o del donante.
Le fonti romane offrono esempi di conferma per esecuzioni volontarie di legati, codicilli e fedecommessi, nulli per vizi di forma.
Nel diritto intermedio, specialmente per l’influenza del diritto canonico, tale principio trovò largo sviluppo, informato all’obbligo di coscienza del rispetto alla volontà del defunto, per cui Graziano, ripetendo un concetto di S. Gregorio Magno, affermò che "ultima voluntas defuncti modis omnibus conservari debet" e questo principio fu largamente applicato nel diritto comune.
Nel diritto consuetudinario francese lo stesso principio fu largamente ammesso e da esso passò nel codice napoleonico il quale lo ammise per le donazioni, ma una larga corrente di dottrina e di giurisprudenza lo ritenne applicabile anche ai testamenti.
La stessa norma fu riprodotta nel codice delle due Sicilie, nel codice parmense, nel codice estense, nel codice albertino, che contemplò espressamente anche le disposizioni testamentarie, e nel codice civile italiano del 1865, all’art. #1311#.

Sull’applicazione di quest’articolo furono manifestate varie opinioni. Vi fu chi ritenne che esso si riferiva solo ai casi di annullabilità; opinione certamente non accettabile perché, se così fosse, l’art. #1311# sarebbe stata un’inutile ripetizione di quanto è stabilito dall’art. #1309#; né si saprebbe spiegare perché l’art. #1311# si sarebbe riferito solo alla donazione ed alle disposizioni testamentarie, mentre la conferma o esecuzione volontaria di un atto annullabile ha carattere generale, applicabile a tutti i negozi giuridici, senza dire che la tradizione storica di questo articolo si riferisce ai negozi giuridici inesistenti.
Altri limitarono l’applicazione dell’art. #1311# ai soli casi di nullità per semplici vizi di forma (esempio: incompetenza del notaio, incapacità di testimoni) e non pure ai difetti di forma (esempio: inesistenza dell’atto notarile, mancanza della firma del notaio, assenza dei testimoni).
Altri, ed era questa l’opinione prevalente, escludevano l’applicazione di quella norma nel caso di testamento orale (c.d. nuncupativo), cioè quando mancasse addirittura la forma scritta.
Altri sostenevano che 1’art. #1311# doveva trovare applicazione sempre che l’atto da confermare od eseguire fosse affetto da un vizio che inerisca alla sua struttura, che determini la nullità (inesistenza) della donazione o del testamento e purché sussista una volontà di fatto, con la conseguenza di ritenerlo applicabile anche ad un testamento o ad una donazione orali (o nuncupativi), inapplicabili ad una donazione o ad un testamento che siano stati la conseguenza di una violenza fisica ovvero che siano stati compiuti in uno stato d’incapacità naturale.

Alla fine, in giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l’art. #1311# dovesse trovare applicazione anche nell’ipotesi di un testamento che abbia leso la porzione legittima.
Tutti questi dissensi che si ebbero sull’applicazione dell’art. #1311# del codice del 1865 non hanno più ragione d’essere di fronte all’articolo in esame, non solo per la forma in cui è redatto, molto più larga di quella dell’art. #1311#, "la nullità delle disposizioni testamentarie da qualunque causa dipenda, non può esser fatta valere ecc.", ma anche per l'elaborazione che esso ha avuto.

È da notare che, nel progetto definitivo, la sanatoria di disposizioni testamentarie annullabili o nulle era contemplata in tre casi: di incapacità testamentaria, compreso quello d’incapacità naturale, per le nullità formali e per i vizi della volontà.
Nel testo del codice, invece, si è preferito porre la norma generale dell’art. 590. La ragione di questa sistemazione fu indicata così dal Ministro: "per eliminare il dubbio che la possibilità di sanatoria fosse esclusa in ogni altro caso, giacché gli articoli 133, 148 e 166 del progetto non esaurivano tutta la materia dei vizii intrinseci ed estrinseci, dai quali può essere affetta una donazione testamentaria e non coprivano, quindi, interamente il vasto campo di applicazione che, secondo la prevalente interpretazione, ha oggi l’art. #1311# del codice del 1865. Tale disposizione ha il preciso significato di ammettere la possibilità di una conferma espressa o tacita non solo rispetto ai vizii che imporrebbero l'annullabilità delle disposizioni testamentarie, ma anche rispetto alle cause di vere e proprie nullità e in particolare modo alla mancanza dei requisiti di forma richiesti ad substantiam".
Sicché non pare che vi possa essere dubbio che sia possibile la conferma o l'esecuzione volontaria anche di una disposizione testamentaria fatta da chi, essendo in uno stato d’incapacità naturale, non aveva la coscienza e la libertà dei propri atti, o la dichiarazione di volontà sia stata l’effetto di una violenza fisica. È vero che, in questi casi, manca addirittura la dichiarazione di volontà e, quindi, stricto iure, manca anche la disposizione testamentaria e vien meno anche la ragione tradizionale dei precedenti storici dell’art. 590, che fu quella del rispetto alla volontà del defunto, anche se manifestata senza la forma stabilita dalla legge; ma se si tiene conto che, nel nuovo codice, l’incapacità naturale è stata sempre considerata come causa di annullabilità e non di inesistenza dei negozi giuridici, la conseguenza a cui si deve giungere è che, anche in tali casi, sia possibile la conferma o l'esecuzione volontaria della disposizione esistente soltanto in apparenza. E deve ritenersi che la conferma o l'esecuzione volontaria della disposizione testamentaria da parte del legittimario che sia stato leso nella porzione legittima gli impedisca di far valere l’azione di riduzione, giacché anche questa, in sostanza, consiste in una nullità della disposizione testamentaria, la quale, da qualunque causa dipenda, è sanata dalla conferma o esecuzione volontaria.

Il riferimento che, nella relazione del Ministro, si fa al vasto campo di applicazione che la prevalente interpretazione aveva dato all’art. #1311# non lascia luogo a dubbio, tanto più che l’art. 590, a differenza di quanto poteva ritenersi nell’interpretazione dell’art. #1311#, trova applicazione anche se manchi persino una disposizione testamentaria. La larga dizione dell’art. 590, che parla di nullità di tale disposizione dipendente da qualunque causa, e, perciò, anche della mancanza di una qualsiasi delle forme prescritte, e la norma del primo comma dell’art. 627 che, risolvendo una delle questioni che si agitavano sull’interpretazione dell’art. #829# del cod. civ. del 1865 a proposito di esecuzione volontaria della disposizione fiduciaria, ha disposto che tale esecuzione spiega tutti i suoi effetti, impongono di ritenere che anche una disposizione testamentaria verbale confermata o volontariamente eseguita non può essere impugnata. Infatti, l'istituzione fiduciaria è, in fondo, una disposizione testamentaria verbale alla quale il legislatore non riconosce, di regola, alcuna efficacia, ma gliela attribuisce piena quando essa sia stata volontariamente eseguita. Ciò significa che l’esecuzione volontaria può sanare persino una disposizione testamentaria sfornita di qualsiasi forma, e se ciò avviene per le istituzioni fiduciarie non v’è ragione di escluderlo per le istituzioni dirette.

Non si può sorgere alcun dubbio, poi, sull'applicazione dell’art. 590 alle disposizioni testamentarie contenute in un testamento che è stato revocato. È chiaro anche che la conferma o 1’esecuzione volontaria può riguardare tutte le disposizioni testamentarie di un testamento nullo per vizio di forma ovvero soltanto alcune fra esse: in questo caso, si tratterà di ratifica parziale, la quale è perfettamente possibile e, anzi, è necessaria quando è attuata da uno solo tra più coeredi, per le disposizioni che lo riguardano.

In definitiva, può dirsi che qui la legge attribuisce efficacia giuridica con effetto retroattivo (salvi i diritti dei terzi) alla disposizione testamentaria, anche quando possa ritenersi inesistente di fronte al diritto, in base ad un riconoscimento spontaneo dell’efficacia di essa da parte di chi avrebbe diritto ad impugnarla. Evidentemente, si è di fronte ad un istituto di carattere eccezionale, fondato su ragioni di moralità che hanno consigliato il legislatore a derogare alle norme generali di diritto, al fine di rispettare la volontà del defunto. Ciò è sopratutto manifesto quando si tratta di nullità formali; ma il legislatore ha voluto estendere la norma anche al caso in cui la volontà stessa possa apparire inesistente o per incapacità naturale o per una dichiarazione non fatta spontaneamente.

Le ragioni sostanziali dell’ordinamento giuridico, del resto, restano salve quando si pensi che la persona che avrebbe diritto di impugnare il testamento può farlo nei termini stabiliti dalla legge: se essa non si avvale di questo diritto e, per di più, conferma o esegue volontariamente le disposizioni vuol dire che le ha ritenute, in sostanza, conformi alla volontà del disponente e ne vuole rispettare l'esteriore manifestazione. Attuato una volta questo proposito, non è possibile tornare su di esso. S’intende, peraltro, che la conferma o l'esecuzione debbano essere volontarie ed avere tutti gli elementi previsti della disposizione generale dell’art. #309# del cod. civ. del 1865 al quale si riferisce l’art. #1311# dello stesso codice, e che è stato assorbito e sostituito dall’art. 590 dell'attuale. La volontarietà dell'esecuzione, sopratutto, deve essere rigorosamente provata da chi basa la sua pretesa di sanatoria della disposizione nulla o annullabile sulla ratifica. Non basterebbe dire che, al momento in cui vi si dette esecuzione, si potevano conoscere i vizi del testamento. E non si può dubitare che la conferma o esecuzione volontaria sarebbe inefficace per le disposizioni testamentarie contrarie all’ordine pubblico o al buon costume.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

287 A chiusura del capo ho posto una disposizione generale (art. 590 del c.c.) concernente la conferma e l'esecuzione volontaria del testamento nullo. Il progetto definitivo aveva contemplato la ratifica di disposizioni testamentarie viziate in articoli diversi, e cioè nell'art. 133 per i casi d'incapacità testamentaria, nell'art. 148 per le nullità formali, nell'articolo 166 per i vizi della volontà. Ho considerato che da questa sistemazione poteva nascere il dubbio che la possibilità di sanatoria fosse esclusa in ogni altro caso. In effetti gli articoli 133, 148 e 166 del progetto non esaurivano tutta la materia dei vizi intrinseci ed estrinseci, dai quali può essere affetta una disposizione testamentaria, e non coprivano quindi interamente il vasto campo di applicazione, che, secondo la prevalente interpretazione, aveva l'art. 1311 del codice del 1865. La nuova disposizione, che, per il suo carattere generale, ho collocata in questo primo capo del titolo III, stabilisce che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi abbia confermato la disposizione o vi abbia dato volontaria esecuzione conoscendo la causa della nullità. Tale disposizione ha il preciso significato di ammettere la possibilità di una conferma espressa o tacita, non solo rispetto ai vizi che importerebbero annullabilità della disposizione testamentaria, ma anche rispetto alle cause di vera e propria nullità (e in particolar modo alla mancanza dei requisiti di forma richiesti ad substantiam). Però, rispetto ai requisiti che la conferma o l'esecuzione volontaria deve avere, ai fini di produrre la convalida delle disposizioni nulle, l'articolo in oggetto accenna soltanto a quelli, che la conferma deve avvenire dopo la morte del testatore, e che colui che vi dà esecuzione conosca la causa della nullità della disposizione. Per quanto riguarda infatti gli altri elementi della conferma è ovvio che si deva far capo alla disposizione dell'art. 1444 che è di portata generale.

Massime relative all'art. 590 Codice Civile

Cass. civ. n. 29252/2020

A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2016).

Cass. civ. n. 28602/2020

La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all'invalidità del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell'erede onerato, potrà proseguire l'impugnativa del testamento già proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/11/2015).

Cass. civ. n. 10065/2020

L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2018).

Cass. civ. n. 168/2018

La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l’immissione del legittimario nel godimento dei beni legatigli costituiva rinuncia tacita all’azione di riduzione, considerato, peraltro, che l’erede pretermesso, salva l’ipotesi prevista dall’art. 551 c.c., non è tenuto a rinunciare al legato per proporre detta azione).

Cass. civ. n. 11195/2012

L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

Cass. civ. n. 6313/1996

L'atto con cui il notaio riceve le dichiarazioni dei legittimari dirette a confermare espressamente le disposizioni testamentarie rese in forma orale dal de cuius, sulle premesse — dai medesimi dichiarate — dell'inesistenza di un testamento formale e della ripetuta, dettagliata e mai revocata volontà del defunto, espressa oralmente, circa la destinazione dei propri beni, non invade i compiti di accertamento riservati all'autorità giudiziaria, in ordine (nella specie) all'esistenza ed alla nullità del testamento nuncupativo nonché alla intervenuta realizzazione della fattispecie sanante prevista dall'art. 590 c.c., e non è quindi suscettibile di esser disciplinarmente sanzionato, ai sensi degli artt. 1 e 138 della legge notarile, atteso che la convalida non presuppone alcuna preventiva attività di accertamento circa la nullità delle disposizioni convalidate (né, peraltro, preclude un tale accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria in caso di successiva contestazione) e tenuto altresì conto che la fede privilegiata propria dell'atto notarile non si estende al contenuto della dichiarazione di convalida, rispetto al quale non è quindi configurabile alcuna attività di accertamento da parte del notaio.

Cass. civ. n. 8611/1995

L'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non preclude al legittimario l'azione di riduzione salvo che egli non abbia manifestato in modo equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione.

Cass. civ. n. 2958/1972

L'art. 590 c.c., che prevede la possibilità di convalida delle disposizioni testamentarie nulle ad opera di colui che, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione, non si applica ove manchi del tutto la volontà del testatore e la stessa apparenza di un testamento, ovvero sia certa e valida una volontà testamentaria contraria al testamento che si vorrebbe revocare (e cioè nel caso di testamento revocato).

Cass. civ. n. 2185/1971

A norma dell'art. 590 c.c. la convalida per facta concludentia di disposizioni testamentarie nulle, non opera se chi le esegue ignori la causa della nullità.

Cass. civ. n. 1403/1970

L'art. 590 c.c., il quale, al pari di quanto stabilisce in tema di contratti l'art. 1444, dal quale si distingue unicamente per il fatto che questo è applicabile ai soli casi di annullabilità (quello è invece applicabile a tutte le ipotesi di nullità da qualunque causa derivante), richiede che il soggetto, a cui spettava l'azione di annullamento, abbia confermato la disposizione testamentaria viziata o vi abbia dato volontaria esecuzione, concedendo il motivo di invalidità e ponendo in essere un comportamento inconciliabile con la volontà di impugnarla.

Cass. civ. n. 389/1970

L'art. 590 c.c. non può trovare applicazione quando la nullità della disposizione testamentaria dipenda dalla contrarietà della disposizione stessa all'ordine pubblico, essendo la detta norma operante solo in quelle ipotesi in cui il testatore, con un suo valido atto di volontà, potrebbe realizzare quel risultato pratico che intende raggiungere, e non anche quando il fine da lui perseguito non potrebbe essere direttamente raggiunto perché vietato dalla legge come illecito. Conseguentemente, l'esecuzione volontaria di una disposizione testamentaria contenente un fedecommesso de residuo vietato ai sensi dell'art. 692 c.c. è priva di effetti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 590 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. M. . chiede
venerdì 19/04/2024
“Sono testimone della volontà testamentaria di uno zio verso i nipoti alla successione della moglie che la lascia usufruttuaria di beni immobili e societari, sposata due anni prima di morire.matrimonio preteso da lei.
Quale valore può avere la testimonianza registrata in un audio della stessa moglie che conferma si la volontà del marito, se poi lei cambia idea e decide di non rispettarne le volontà?”
Consulenza legale i 25/04/2024
Quello a cui si fa riferimento nel quesito è il classico caso del c.d. testamento orale o nuncupativo, tale definito proprio perché viene reso in assenza di alcuna forma scritta.
Si tratta, in verità, di una forma utilizzata ai tempi del diritto romano, consistente nella proclamazione solenne di alcune formule particolari, per effetto delle quali veniva proclamato l’erede testamentario.

Il nostro ordinamento giuridico, invece, non ammette che si possa fare ricorso a tale forma di manifestazione della volontà testamentaria, consentendo soltanto, a chi vuole disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di scegliere tra le varie forme di testamento previste dal codice civile e di decidere se avvalersi o meno per la sua redazione della figura del notaio (necessaria per il testamento pubblico e segreto, ma non per quello olografo).

La ratio di tale formalismo risiede in un duplice ordine di motivi:
  1. come avviene per altri tipi di trasferimento senza corrispettivo (ci si riferisce alle donazioni), l’intento espresso oralmente potrebbe costituire un impegno poco serio da parte di un potenziale testatore;
  2. i soggetti presenti alla manifestazione orale di volontà del testatore potrebbero capire male o fraintendere il suo intendimento.

Esclusa, dunque, la validità di un testamento in forma orale, ci si è posti anche il problema se tale testamento possa essere in qualche modo convalidato.
Anche in questo caso la risposta è negativa, e ciò sebbene in ambito testamentario valga una regola diversa da quella vigente in ambito contrattuale.
Infatti, in materia contrattuale vige la regola secondo cui il negozio nullo (si considera tale quello affetto da vizi tali che non gli consentono in alcun modo di produrre effetti) non può in alcun modo essere sanato, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge.
In ambito testamentario, invece, vige una regola di tipo diverso, in quanto, proprio perché si vuole dare massima importanza a quanto stabilito dal testatore e salvaguardare in ogni modo la sua volontà, si ammette che il negozio nullo (è tale il caso del testamento redatto in una forma idonea ad essere efficace) possa essere sanato, mediante apposita dichiarazione scritta o comportamenti inequivoci degli eredi o degli altri soggetti aventi diritto (cfr. art. 590 c.c.).

Quanto appena detto, tuttavia, vale soltanto per il testamento affetto da nullità, mentre non può in alcun modo valere per il testamento orale, in quanto quest’ultimo non può configurarsi come un testamento nullo, ma addirittura inesistente, proprio perchè mancante del requisito necessario della forma scritta.

In conclusione può dirsi che la volontà manifestata oralmente dal de cuius potrà trovare attuazione soltanto se tutti i soggetti interessati alla sua eredità decideranno di darvi esecuzione in adempimento di una sorta di obbligo morale.
In assenza di ciò troveranno applicazione le norme che il codice civile detta in tema di successione legittima, non potendosi aprire la successione testamentaria.
Ciò significa che i nipoti avranno diritto di concorrere con il coniuge superstite alla successione dello zio se sussistono i presupposti della successione per rappresentazione, ovvero se i loro genitori (fratelli o sorelle del de cuius) sono premorti a quest’ultimo e se lo zio non lascia altri legittimari.


V. B. chiede
martedì 26/04/2022 - Lazio
“Già vostro utente rivolgo la seguente domanda.
E' mia intenzione redigere il mio testamento olografo.
Mi sembra di aver compreso che il testo debba essere redatto in modalità amanuense "...di pugno del testatore..."
Domanda.
E' ammesso anche l'uso di un mezzo meccanico per la redazione del testo? Se si, quali le modalità corrette? Se si, quale la norma di riferimento che ne garantisce la piena validità a tutti i conseguenti effetti giuridici?
Grazie”
Consulenza legale i 02/05/2022
La risposta è negativa: non esiste alcuna norma del nostro ordinamento giuridico in forza della quale possa dirsi consentito redigere il testamento olografo in forma dattiloscritta, facendo uso di un qualsiasi mezzo meccanico.
L’art. 602 del c.c. è abbastanza chiaro al riguardo, disponendo al primo comma che il testamento olografo deve essere scritto per intero “di mano del testatore”; tale disposizione va, a sua volta, coordinata con il successivo art. 606 c.c., il quale sanziona con la nullità il testamento olografo privo del requisito della autografia.

Si è molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine al requisito dell’autografia, giungendosi alla conclusione che il rispetto dell'integrale autografia (che deve corrispondere ai caratteri dell'individualità, della normalità e dell'abitualità) ha la precipua finalità di garantire la provenienza e la conoscenza del contenuto del testamento olografo.
Per tale ragione, sebbene non espressamente richiesto dalla legge, si è perfino ritenuto non consentito al testatore l'uso di una scrittura diversa da quella usuale, la quale non consentirebbe di accertare l'autografia del documento.

Inoltre, sempre in quest’ottica, non può ritenersi in alcun modo ammesso l’uso di strumenti meccanici, quali stampa, macchina da scrivere o computer, mentre, per quanto concerne l’uso dello stampatello, si è giunti alla conclusione che, seppure questo non escluda di per sé l'autenticità della scrittura, occorre in ogni caso tenerne conto ai fini della valutazione di tale autenticità, ove lo stesso non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze (in tal senso cfr. Cass. ord. N. 42124/2021 e Cass. civ. Sez. II sent. n. 31457/2018).
E’ stata, invece, ritenuta ammissibile la stenografia recante l'impronta della personalità del de cuius.

Inoltre, sempre a condizione che sia decifrabile, il testatore può far uso di qualunque lingua o dialetto (cfr. Cass. n. 974/1960) ed inoltre il testamento può essere scritto su materiali diversi dalla carta (ad esempio marmo, muro, tela, pergamena), con qualunque mezzo (penna, matita, ma anche diamante o carbone) e con qualunque materiale (inchiostro, vernice, ma anche sangue), purchè consentano al de cuius di scrivere in modo comprensibile, con effetto duraturo e con propria calligrafia (in tal senso è orientata anche la giurisprudenza, la quale ammette, appunto che l'olografo si possa scrivere “con qualunque mezzo e su qualsiasi strumento”, purché idoneo a fissare la grafia).

Chiarito, dunque, per quale ragione il testamento olografo scritto con mezzi meccanici non può in alcun modo sfuggire alla sanzione della nullità, va a questo punto richiamato quanto disposto dall’art. 590 del c.c., rubricato “Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle”.
Il principio dettato da tale norma è quello secondo cui una disposizione testamentaria nulla può essere convalidata, espressamente o mediante esecuzione volontaria della medesima, dai soggetti interessati, purché consapevoli della causa di nullità.
Ciò significa che chiunque sia in possesso di un testamento olografo, seppure nullo, può comunque decidere di presentarlo ad un notaio per la sua pubblicazione ex art. 620 del c.c. non appena avuta notizia della morte del testatore, costituendo la verbalizzazione uno strumento attraverso cui è possibile non soltanto far valere la nullità di quel testamento, ma anche consentirne la conferma ex art. 590 del c.c. (in realtà, a voler essere più precisi, la conferma non rende valido il testamento, ma preclude soltanto l’esercizio dell’azione di nullità da parte da parte di chi lo abbia confermato).
Il notaio, da parte sua, è tenuto alla pubblicazione anche di un testamento invalido, in quanto non rientra nella sua competenza decidere sulla validità dell’atto, neppure nell’ipotesi in cui fosse chiaramente nullo.

Pertanto, a conclusione di quanto fin qui detto può suggersi quanto segue:
- se la domanda che qui viene posta nasce da una difficoltà oggettiva di scrivere di pugno il proprio testamento, ci si potrà azzardare a fare ricorso all’uso di un mezzo meccanico (computer o macchina dattilografica) qualora si abbia l’assoluta certezza che i soggetti che potranno vantare diritti sulla propria eredità vi daranno comunque esecuzione, chiedendone la pubblicazione, con conseguente conferma tacita ex art. 590 c.c.;
- se, al contrario, si teme che qualcuno dei futuri eredi possa approfittare della mancanza di autografia per farne valere la nullità, allora l’unico modo per dettare le proprie volontà ed evitare che si apra la successione legittima è quello di ricorrere alle altre forme che il codice civile prevede per la redazione del proprio testamento, che sono il testamento segreto (art. 604 del c.c.) ovvero quello pubblico (art. 603 del c.c.).