Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo(1) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite(2), purché l'altra parte vi consenta [1594, 1602, 1624, 1918 comma 3, 2149, 2160, 2558](3).
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo(1) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite(2), purché l'altra parte vi consenta [1594, 1602, 1624, 1918 comma 3, 2149, 2160, 2558](3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 26265/2021
La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all'art. 1406 c.c., salve le integrazioni derivanti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non involge, neppure quando sia qualificata come "bando", i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa previste. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la qualificazione del bando operata dal giudice di merito, senza far riferimento alla violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali di diritto privato ex art. 1324 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura mossa alla qualificazione di offerta al pubblico della procedura di mobilità, fondata unicamente sulla pretesa natura pubblicistica della fase di selezione dei candidati al trasferimento).Cass. civ. n. 30525/2019
Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati - il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste.Cass. civ. n. 21576/2019
L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.Cass. civ. n. 17727/2018
Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto).Cass. civ. n. 1204/2010
Poiché, ai sensi dell'art. 1406 c.c., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l'accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall'altra parte e non invece la cessione del contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, contrariamente al principio enunciato, aveva ritenuto configurabile la cessione di un contratto preliminare di compravendita malgrado fosse già intervenuto il totale pagamento del prezzo al momento della stipula del preliminare stesso da parte del promissario acquirente).Cass. civ. n. 6157/2007
Ai sensi dell'art. 1406 c.c. la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza; infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 c.c. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione.Cass. civ. n. 5244/2004
La cessione del contratto è essa stessa un contratto e, a prescindere dalla natura del contratto ceduto, può essere stipulata a titolo oneroso (in tal caso il corrispettivo convenuto per la sua conclusione assume rilievo autonomo rispetto al corrispettivo previsto per il contratto ceduto) o gratuito.Cass. civ. n. 16635/2003
La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario.Cass. civ. n. 7319/2000
Caratteristica della cessione del contratto è l'avere ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, quindi non soltanto debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegati dalla volontà delle parti, dalla legge o dagli usi al perfezionamento della fattispecie negoziale; pertanto, l'ambito di applicazione dell'istituto non è circoscritto all'ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive non ancora compiutamente eseguite ma si estende anche ai contratti unilaterali e ai contratti a effetti reali; con riferimento a questi ultimi, la cessione è subordinata al consenso del contraente ceduto anche quando abbia ad oggetto la posizione contrattuale del venditore e questi abbia già eseguito la propria prestazione, posto che l'adempimento lascia persistere obblighi, la cui permanenza rende la sostituzione di tale soggetto non irrilevante per la tutela degli interessi del compratore.Cass. civ. n. 5102/1999
La cessione del contratto di locazione che avvenga con la cessione dell'azienda del conduttore non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata, divenendo efficace nei suoi confronti soltanto dal momento di tale comunicazione, e fermo restando che il locatore può opporsi per gravi motivi. Non è invece rilevante la conoscenza della cessione che il locatore abbia acquisito aliunde, occorrendo in tal caso che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata, secondo la regola generale di cui all'art. 1407 c.c.Cass. civ. n. 5761/1996
La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto.Cass. civ. n. 8344/1995
In tema di cessione del contratto, il raffronto tra le varie norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali consente di escludere che viga nell'ordinamento un principio generale in forza del quale la formulazione di un esplicito consenso del contraente ceduto costituisca condizione della liberazione del cedente. Pertanto, non è soggetta a cassazione, in quanto non viola un principio regolatore della materia, al decisione del giudice conciliatore la quale affermi, sebbene in contrasto con l'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 372, che il conduttore cedente il contratto di locazione unitamente con l'azienda non è più obbligato al pagamento dei canoni allorquando il locatore, ricevuta la comunicazione della cessione, non vi abbia fatto opposizione, interpretando, così, l'opposizione stessa come necessaria manifestazione della volontà del locatore di liberare il cedente.Cass. civ. n. 11847/1993
Il consenso del contraente ceduto, costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto, il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto, può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangono, inoltre, tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto e non è, quindi, più possibile dopo che, essendo state adempiute le prestazioni di una delle parti, il contraente ceduto sia rimasto solo creditore o solo debitore dell'altro.Cass. civ. n. 3725/1991
Al fine della cessione di un contratto di locazione, il consenso del contraente ceduto, richiesto dall'art. 1406 c.c., esige, in caso di locazione immobiliare di durata ultranovennale (nella specie, trattavasi di locazione di alloggio economico e popolare con patto di futura vendita), l'atto scritto, a pena di nullità (art. 1350 n. 8 c.c.), per cui non può essere desunto dal comportamento tacito del locatore.Cass. civ. n. 8098/1990
Con riguardo alla cessione del contratto, che assume la figura di negozio giuridico plurilaterale con il necessario intervento di tre soggetti (il cedente, il ceduto, il cessionario), il consenso preventivamente manifestato dal ceduto non è privo di rilevanza giacché, in tale ipotesi, la mancata notifica al ceduto del contratto intervenuto tra cedente e cessionario rende questo inefficace soltanto nei confronti del ceduto, almeno fino a quando la notifica non gli venga effettuata, ma non comporta la nullità, né l'inefficacia di patti intervenuti tra cedente e cessionario.Cass. civ. n. 1758/1973
Il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, può essere oltre che espresso anche tacito. Sia nell'una come nell'altra ipotesi, l'onere di provare il consenso del contraente ceduto incombe a chi invoca la cessione del contratto.Cass. civ. n. 3170/1972
II consenso del contraente ceduto non può assumere la forma ed il valore di una mera adesione all'accordo già intervenuto tra il cedente ed il cessionario, in quanto è, invece, elemento costitutivo della cessione medesima, la quale non può essere che la risultante della fusione delle dichiarazioni di volontà e degli interessi del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.Cass. civ. n. 1330/1970
Il consenso del contraente ceduto rappresenta un elemento costitutivo, al pari del consenso degli altri due soggetti. È pertanto da escludere che detto consenso possa essere dato tacitamente, qualora per il negozio sia necessaria una forma particolare, come deve ritenersi nell'ipotesi in cui tale forma sia prescritta per il negozio ceduto, data la modificazione soggettiva che di questo il detto negozio importa.Cass. civ. n. 3920/1969
La cessione del contratto, di cui agli artt. 1406 e ss. c.c. attua una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, operando, con un unico atto, la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente), senza necessità di separati atti di cessione e di accollo rispettivamente per la posizione attiva e per quella passiva.
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