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Articolo 1406 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1406 Codice Civile

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo(1) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite(2), purché l'altra parte vi consenta [1594, 1602, 1624, 1918 comma 3, 2149, 2160, 2558](3).

Note

(1) L'opinione dominante configura la cessione del contratto come fattispecie trilaterale, in quanto oltre al consenso del cedente e del cessionario è necessario anche quello del ceduto, poichè il nuovo rapporto si instaura tra questi ed un soggetto diverso da quello scelto in origine. Essa si distingue dal subcontratto, con il quale si creano due distinte fattispecie, seppur collegate.
(2) Se il contratto prevede prestazioni a carico di una sola parte, così come se è stata eseguita una sola delle due prestazioni, si può configurare, al più, la cessione del credito (1260 c.c.) che è cosa diversa dalla cessione del contratto poichè quest'ultima implica trasferimento dell'intera posizione contrattuale, la prima, appunto, solo del diritto di credito.
(3) Il consenso può essere dato al momento della cessione o già al momento della stipula (v. 1407 comma 1, c.c.).

Ratio Legis

Con la cessione del contratto si agevolano i traffici giuridici poichè si consente la sostituzione di uno stipulante con un altro.

Spiegazione dell'art. 1406 Codice Civile

La nuova struttura della cessione del contratto: condizioni perché possa seguire

Questa norma, superando la dottrina finora sostenuta dalla maggioranza degli scrittori (cfr. sopra, n. 2), che scorgeva nella cessione di con­tratto un istituto da strutturarsi quale un negozio complesso, risultante da una decomposizione di questo nelle figure della cessione e dell'accollo, eleva ad istituto generale e regola con proprie norme la cessione di con­tratto, configurandola inoltre quale negozio autonomo ed organico, ossia quale trasferimento dell'intero contratto, nel suo insieme unitario di diritti ed obbligazioni, che vengano trasmessi dall'antico ad un nuovo titolare.

Non ha bisogno di chiarimento la condizione che le prestazioni non sieno state ancora eseguite, giacché si comprende facilmente che, se questa esecuzione integrale vi fosse stata, la cessione non avrebbe alcuno scopo ed alcun risultato pratico.

Egualmente si comprende che nella cessione di contratto le prestazioni debbano esser corrispettive, diversamente non potrebbero sussistere che altre figure contrattuali (cessione di crediti, art. 1260; accollo, art. 1273 cod. civ.), o trovar posto le norme proprie attinenti alla circolazione dei titoli di credito (cfr. sopra, n. I).

Precetto assolutamente nuovo è quello che richiede, per la validità ed efficacia del trasferimento, l’assenso dell’altro originario contraente ceduto (cfr. analogamente art. 1594 cod. civ., ed, invece, per la cessione di crediti, art. 1260 cod. civ.). Mentre sinora siffatto consenso non influiva che sui rapporti di credito del ceduto di fronte al cedente ed al cessionario, non sulla validità della cessione operatasi tra cedente e cessionario (cfr. sopra, n. 3), l'adesione del ceduto è elevata dal nuovo precetto a condizione indispensabile della stessa cessione; cosicché il cessionario, senza di essa, non può far valere alcun diritto contro il ceduto stesso. Ma, poiché altra limitazione non è posta dalla legge, siffatto consenso potrà essere contemporaneo o susseguente alla cessione verificatasi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

641 Può essere ceduto soltanto un contratto con prestazioni corrispettive (art. 1406 del c.c.), in quanto solo rispetto a questo contratto si può avere il trasferimento di un complesso unitario costituito da diritti ed obblighi della parte cedente; nei contratti unilaterali si può trasmettere solamente la posizione di creditore o quella di debitore. Perchè la cessione del contratto produca liberazione del cedente verso il contraente ceduto, occorre naturalmente il consenso di questo. Peraltro, consentire la cessione importa, salva una diversa volontà (art. 1408 del c.c., secondo comma), liberazione del proprio contraente. Siffatto consenso liberatorio può essere dato anche in sede di conclusione del contratto, col fatto di autorizzarne preventivamente la circolazione, ed è pure implicitamente dato se il contratto stesso è consacrato in un documento con clausola all'ordine (art. 1407 del c.c., secondo comma). Nel primo caso la liberazione avviene nel momento in cui la cessione è notificata al contraente ceduto o questi l'ha accettata; nel secondo nel momento e per effetto della sola girata.

Massime relative all'art. 1406 Codice Civile

Cass. civ. n. 26265/2021

La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all'art. 1406 c.c., salve le integrazioni derivanti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non involge, neppure quando sia qualificata come "bando", i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa previste. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la qualificazione del bando operata dal giudice di merito, senza far riferimento alla violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali di diritto privato ex art. 1324 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura mossa alla qualificazione di offerta al pubblico della procedura di mobilità, fondata unicamente sulla pretesa natura pubblicistica della fase di selezione dei candidati al trasferimento).

Cass. civ. n. 30525/2019

Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati - il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste.

Cass. civ. n. 21576/2019

L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.

Cass. civ. n. 17727/2018

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto).

Cass. civ. n. 1204/2010

Poiché, ai sensi dell'art. 1406 c.c., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l'accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall'altra parte e non invece la cessione del contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, contrariamente al principio enunciato, aveva ritenuto configurabile la cessione di un contratto preliminare di compravendita malgrado fosse già intervenuto il totale pagamento del prezzo al momento della stipula del preliminare stesso da parte del promissario acquirente).

Cass. civ. n. 6157/2007

Ai sensi dell'art. 1406 c.c. la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza; infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 c.c. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione.

Cass. civ. n. 5244/2004

La cessione del contratto è essa stessa un contratto e, a prescindere dalla natura del contratto ceduto, può essere stipulata a titolo oneroso (in tal caso il corrispettivo convenuto per la sua conclusione assume rilievo autonomo rispetto al corrispettivo previsto per il contratto ceduto) o gratuito.

La cessione del contratto si configura essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto meno) all'accordo tra cedente e cessionario, l'accertamento della cui sussistenza costituisce peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

Cass. civ. n. 16635/2003

La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario.

Cass. civ. n. 7319/2000

Caratteristica della cessione del contratto è l'avere ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, quindi non soltanto debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegati dalla volontà delle parti, dalla legge o dagli usi al perfezionamento della fattispecie negoziale; pertanto, l'ambito di applicazione dell'istituto non è circoscritto all'ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive non ancora compiutamente eseguite ma si estende anche ai contratti unilaterali e ai contratti a effetti reali; con riferimento a questi ultimi, la cessione è subordinata al consenso del contraente ceduto anche quando abbia ad oggetto la posizione contrattuale del venditore e questi abbia già eseguito la propria prestazione, posto che l'adempimento lascia persistere obblighi, la cui permanenza rende la sostituzione di tale soggetto non irrilevante per la tutela degli interessi del compratore.

Cass. civ. n. 5102/1999

La cessione del contratto di locazione che avvenga con la cessione dell'azienda del conduttore non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata, divenendo efficace nei suoi confronti soltanto dal momento di tale comunicazione, e fermo restando che il locatore può opporsi per gravi motivi. Non è invece rilevante la conoscenza della cessione che il locatore abbia acquisito aliunde, occorrendo in tal caso che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata, secondo la regola generale di cui all'art. 1407 c.c.

Cass. civ. n. 5761/1996

La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 8344/1995

In tema di cessione del contratto, il raffronto tra le varie norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali consente di escludere che viga nell'ordinamento un principio generale in forza del quale la formulazione di un esplicito consenso del contraente ceduto costituisca condizione della liberazione del cedente. Pertanto, non è soggetta a cassazione, in quanto non viola un principio regolatore della materia, al decisione del giudice conciliatore la quale affermi, sebbene in contrasto con l'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 372, che il conduttore cedente il contratto di locazione unitamente con l'azienda non è più obbligato al pagamento dei canoni allorquando il locatore, ricevuta la comunicazione della cessione, non vi abbia fatto opposizione, interpretando, così, l'opposizione stessa come necessaria manifestazione della volontà del locatore di liberare il cedente.

Cass. civ. n. 11847/1993

Il consenso del contraente ceduto, costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto, il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto, può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangono, inoltre, tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto e non è, quindi, più possibile dopo che, essendo state adempiute le prestazioni di una delle parti, il contraente ceduto sia rimasto solo creditore o solo debitore dell'altro.

Cass. civ. n. 3725/1991

Al fine della cessione di un contratto di locazione, il consenso del contraente ceduto, richiesto dall'art. 1406 c.c., esige, in caso di locazione immobiliare di durata ultranovennale (nella specie, trattavasi di locazione di alloggio economico e popolare con patto di futura vendita), l'atto scritto, a pena di nullità (art. 1350 n. 8 c.c.), per cui non può essere desunto dal comportamento tacito del locatore.

Cass. civ. n. 8098/1990

Con riguardo alla cessione del contratto, che assume la figura di negozio giuridico plurilaterale con il necessario intervento di tre soggetti (il cedente, il ceduto, il cessionario), il consenso preventivamente manifestato dal ceduto non è privo di rilevanza giacché, in tale ipotesi, la mancata notifica al ceduto del contratto intervenuto tra cedente e cessionario rende questo inefficace soltanto nei confronti del ceduto, almeno fino a quando la notifica non gli venga effettuata, ma non comporta la nullità, né l'inefficacia di patti intervenuti tra cedente e cessionario.

La cessione del contratto, che implica la sostituzione di uno dei contraenti con un altro, presuppone che 1'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato, nel senso che, se pur non possano escludersi modificazioni marginali, tuttavia queste non devono concernere gli elementi essenziali del contratto, che devono, invece, rimanere sostanzialmente invariati; è, invece, possibile, nei rapporti tra cedente e cessionario, l'inserimento di obbligazioni aggiuntive, purché le stesse abbiano oggetto diverso da quello del contratto ceduto, non siano con essi confliggenti e non alterino comunque il primitivo assetto del sinallagma.

Cass. civ. n. 1758/1973

Il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, può essere oltre che espresso anche tacito. Sia nell'una come nell'altra ipotesi, l'onere di provare il consenso del contraente ceduto incombe a chi invoca la cessione del contratto.

Cass. civ. n. 3170/1972

II consenso del contraente ceduto non può assumere la forma ed il valore di una mera adesione all'accordo già intervenuto tra il cedente ed il cessionario, in quanto è, invece, elemento costitutivo della cessione medesima, la quale non può essere che la risultante della fusione delle dichiarazioni di volontà e degli interessi del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.

La cessione di un contratto con prestazioni corrispettive è un negozio giuridico plurilaterale che postula l'intervento di tre soggetti il cedente, il cessionario ed il ceduto.

Cass. civ. n. 1330/1970

Il consenso del contraente ceduto rappresenta un elemento costitutivo, al pari del consenso degli altri due soggetti. È pertanto da escludere che detto consenso possa essere dato tacitamente, qualora per il negozio sia necessaria una forma particolare, come deve ritenersi nell'ipotesi in cui tale forma sia prescritta per il negozio ceduto, data la modificazione soggettiva che di questo il detto negozio importa.

Cass. civ. n. 3920/1969

La cessione del contratto, di cui agli artt. 1406 e ss. c.c. attua una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, operando, con un unico atto, la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente), senza necessità di separati atti di cessione e di accollo rispettivamente per la posizione attiva e per quella passiva.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1406 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. M. chiede
martedì 05/07/2022 - Marche
“Buongiorno,
a seguito atto di vendita di un sito web avrei necessità di un fac simile di lettera di subentro nei contratti pubblicitari in essere, da inviare agli inserzionisti.

Grazie, cordiali saluti.”
Consulenza legale i 26/07/2022
La presente risposta sarà corredata da un format di lettera da sottoporre a ciascuno degli Inserzionisti ed alla Cedente per loro sottoscrizione.

L'art. 1406 del c.c., infatti prevede che la cessione del contratto debba essere accettata dal contraente ceduto (in questo caso l'inserzionista). Il modello che le proponiamo con triplice sottoscrizione si rende necessario in quanto la cessione dei singoli contratti pubblicitari non è contemplata nella scrittura privata con cui la precedente proprietà della testata giornalistica ha ceduto quest'ultima alla Sua Società.

Quindi, il contenuto del documento sancisce due operazioni:
1) la cessione del contratto pubblicitario dalla Cedente alla sua Società;
2) l'accettazione da parte della parte ceduta (l'Inserzionista).

Questo modello può ragionevolmente essere idoneo a disciplinare tutti i "trasferimenti". Qualora, vi sia la necessità di approfondire la cessione di taluno dei contratti pubblicitari, proponiamo di inviarcelo per adattare il format, previa formulazione ed eventuale accettazione di apposito preventivo.

David G. chiede
venerdì 23/10/2020 - Lazio
“Buongiorno, avrei bisogno di una consulenza su un acquisto di un immobile commerciale C1.

I primi di Settembre è stato sottoscritto dal notaio un contratto preliminare di compravendita del suddetto immobile tra parte venditrice e parte acquirente.
In questo preliminare non è stata inserita la clausola di "riserva di nomina" di un terzo soggetto che subentri al posto dell'acquirente originario.
Il termine per effettuare il rogito definitivo di compravendita è fissato per la fine di Dicembre 2020.

Io sarei la parte nominata a subentrare al posto dell'acquirente originario.
Volevo sapere se ci potessero essere problemi a subentrare dal momento che non è stata inserita questa clausola e soprattutto dal momento che sono passati parecchi giorni dalla data del preliminare (l'articolo 1402 parla di 3 giorni al massimo per fare la dichiarazione di nomina).

La dichiarazione di nomina verrebbe fatta al momento del rogito finale e la parte acquirente originaria mi ha assicurato che non ci sarà problema alcuno e che il tutto è regolare, anche il notaio dal quale faremo il rogito ha assicurato ciò (notaio della parte acquirente). Sono anche stato rassicurato del fatto che l'imposta di registro che pagherò sarà del 9% sul prezzo totale dell'immobile.

La "cessione" del preliminare tra l'acquirente originario e me sarebbe comunque regolata dal pagamento da parte mia di un corrispettivo per la nomina, il tutto regolarmente dichiarato in sede di stipula del rogito definitivo.

Volevo sapere se il tutto è a posto, se è un problema la tardiva dichiarazione di nomina e se è un problema la mancanza dell'inserimento di questa clausola nel preliminare.

Nel caso ci fossero problemi cosa comporterebbe l'eventuale sottoscrizione di un rogito definitivo a queste condizioni?
Cosa mi consiglia di fare a riguardo?

La ringrazio,
Cordiali Saluti.”
Consulenza legale i 29/10/2020
Purtroppo, nonostante le contrarie rassicurazioni, non è possibile nel nostro caso fare riferimento all’istituto del contratto per persona da nominare. Infatti la riserva di nomina del contraente, ai sensi dell’art. 1401 del c.c., deve necessariamente essere espressa al momento della conclusione del contratto; Nel nostro caso, del contratto preliminare. Ciò non è stato fatto.
Dunque, l’unica figura cui ora è possibile fare riferimento per raggiungere lo scopo voluto (ovvero subentrare nell'affare) è costituita dalla cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 e ss. del c.c. Si parla di cessione del contratto quando viene trasferita una posizione contrattuale nel suo complesso, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa connessi. Qui verrebbe ceduta la posizione del promissario acquirente.
Tuttavia, la legge richiede a tal fine il consenso del contraente ceduto, che nel nostro caso sarebbe il promittente venditore (del quale non conosciamo la volontà, perché nel quesito non viene specificato).
Quindi, la sostituzione del promissario acquirente, che si intende effettuare, a quanto è dato comprendere, contestualmente al rogito definitivo di compravendita, richiederà necessariamente il consenso del (promittente) venditore. Chiaramente, in assenza di consenso, non potrà procedersi alla stipula del contratto definitivo subentrando all'originario contraente.
Si suggerisce, pertanto, di approfondire subito questo aspetto.

RICCARDO M. chiede
lunedì 14/09/2020 - Sardegna
“Buonasera, ho una richiesta di informazioni relative alla mancata voltura delle utenze di una casa data in locazione a febbraio ad un soggetto con minore. Questo soggetto oltre a pagare "puntualmente" in ritardo, non oltre i 20 gg (solo con solleciti), non ha effettuato il subentro delle utenze gas, acqua, luce, rifiuti) a suo nome, oltre a non aver variato la residenza. Le stesse bollette non sono state pagate e nascoste, nonostante i solleciti (solo verbali/sms). Il contratto (4+4), regolarmente registrato, prevede come clausola i subentri di queste fin dall'inizio della locazione. Un punto del contratto prevede che "l'inadempienza da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti nel contratto produrranno "ipso jure" la risoluzione del contratto per fatto o colpa del conduttore, fermo restando l'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno a favore del locatore, ai sensi dell'art. 1465 c.c.". La nostra intenzione è di inviare una raccomandata per comunicare la volontà di rescissione del contratto per i motivi anzidetti, anche se chiedendo ad un conoscente di un'agenzia immobiliare ci è stato detto che non è abbastanza per avanzare tale richiesta. Documentandomi su internet ho visto che vi è una sentenza del Tribunale di Benevento che recita che “E’ nulla la clausola risolutiva espressa per indeterminatezza dell’oggetto allorquando la stessa non contenga l’indicazione specifica delle obbligazioni contrattuali dal cui inadempimento le parti abbiano inteso far discendere la risoluzione ipso iure del contratto ex art. 1456 c.c.”. Non vorrei che fosse proprio questo il caso. Avrei necessità di sapere se ci sono le condizioni per richiedere la risoluzione del contratto e come sarebbe la corretta procedura. Ho capito che le utenze non possono essere chiuse da parte nostra e che bisogna assicurare i servizi essenziali. A questo proposito chiedo se eventualmente potrei richiedere al gestore dell'energia elettrica di ridurre la portata del contatore ENEL ad 1,5 kW e anche per l'acqua ridurre la portata per permettergli il solo uso per cucinare, senza incorrere in violazione penale. Chiedo inoltre se nel caso vi fosse il ritardo del pagamento di due mensilità quali sono i passi da intraprendere e la procedura per richiedere la risoluzione del contratto per morosità. Spero di essere stato chiaro nell'esporre i fatti. Vi ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 18/09/2020
Con la sottoscrizione del contratto di locazione il conduttore non assume solo l’obbligo di corrispondere il canone di affitto, ma assume anche su sé altri obblighi accessori che comunque devono essere dallo stesso rispettati. Sicuramente, tra tali obblighi accessori vi è la volturazione delle utenze attinenti alla unità abitativa locata, obbligo che tra l’altro è espressamente previsto nel contratto. In virtù poi della clausola prevista al n. 13 della scrittura data in visione la mancata volturazione delle utenze può validamente essere messa a fondamento come causa per chiedere la risoluzione del vincolo contrattuale.

Dando per scontato che una volta che venga inviata al conduttore la raccomandata con la quale gli si comunica la risoluzione della locazione per la mancata volturazione delle utenze, lo stesso non provvederà di sua volontà a liberare l’immobile, è giusto chiedersi con che modalità possiamo ottenere un provvedimento giudiziale di sgombero dei locali.

In questo caso, infatti, non è possibile utilizzare la notissima procedura di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. del c.c., in quanto essa può essere attivata solo in caso di morosità nei canoni o in caso di finita locazione (da qui forse il consiglio parzialmente corretto che è stato dato dall’ agente immobiliare). In linea teorica, quindi, si dovrebbe attivare un processo ordinario di cognizione; ma il gioco non vale la candela in quanto la sentenza con la quale il giudice ordinerebbe lo sgombero dei locali verrebbe emessa, visti i tempi processuali, dopo molti anni dall’inizio del procedimento, e quindi con ogni probabilità la stessa risulterebbe inutile, poichè o l’inquilino avrà già lasciato l’abitazione per motivi suoi personali, oppure si sarà iscritto a ruolo un procedimento di sfratto per morosità perché lo stesso non ha pagato alcune mensilità.

Fortunatamente in questo senso può soccorre il processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702bis e ss. del c.c., molto adatto in questi casi, che permetterebbe di ottenere una ordinanza con la quale si accerta l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione e pertanto si ordina lo sgombero dei locali, in tempi sicuramente più celeri di un processo ordinario, forse con tempistiche vicine al procedimento di sfratto. Questo però aspetto deve essere valutato in concreto tenendo conto del Tribunale in cui si andrà ad incardinare la causa.

Si tenga conto che se l’inquilino persevera a non abbandonare i locali, il provvedimento ottenuto dovrà essere messo in esecuzione per mezzo degli ufficiali giudiziari con tempistiche, anche qui, tutte da valutare in base all’ufficio giudiziario di riferimento (e, oggi, all'emergenza covid).

Ad ogni modo si è convinti che la vicenda potrebbe rivolgersi molto velocemente: a seguito dell’invio della raccomandata con le prime contestazioni è molto probabile che l’inquilino provveda a volturare le utenze; in questo caso è consigliabile proseguire nel rapporto di locazione rispettandone le tempistiche per eventuali disdette, e fermo restando, ovviamente, l’obbligo del pagamento dei canoni da parte del conduttore.

Per concludere si precisa che la sentenza citata nel quesito non può applicarsi al caso prospettato in quanto l’obbligo di volturare le utenze è espressamente previsto nel contratto, come parimenti è ben redatta la clausola risolutiva espressa di cui al n.13 della scrittura visionata.