(massima n. 1)
In tema di cessione di azienda, la mancata comunicazione dell'esistenza di un dato contratto da parte del cedente al cessionario, e la conseguente ignoranza dello stesso da parte di quest'ultimo, non ostano, di per sé, al verificarsi della successione del cessionario medesimo nei rapporti derivanti dal contratto ignorato e, nel mancato esercizio da parte del terzo contraente della facoltą di recesso riconosciutagli dall'art. 2558, secondo comma, c.c., della liberazione del cedente dagli obblighi correlativi.