(massima n. 1)
In tema di cessione d'azienda (nella specie, attuata mediante contratto di cessione del ramo inerente al settore dei lavori pubblici), trova applicazione il principio, ai sensi dell'art. 2558 c.c., del trasferimento al cessionario dei contratti stipulati, potendo le parti, in forza del patto derogatorio previsto in detta norma, eccettuare il passaggio di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziali, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioč per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti; ne consegue l'inopponibilitą alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilitą sui lavori eseguiti.