(massima n. 1)
In caso di trasferimento d'azienda, si verifica il trasferimento al soggetto acquirente di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, a norma dell'art. 2558 c.c., con conseguente responsabilità dell'acquirente dell'azienda per l'inadempimento dei relativi contratti, a prescindere alla riscontrabilità delle relative poste passive nelle scritture contabili. (Nella specie si era verificato il conferimento ad una società del ramo di un'altra azienda comprensivo delle attività produttive e di commercializzazione inerenti ad una lottizzazione immobiliare e il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la società cessionaria di tale ramo aziendale responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni — relative all'esecuzione di opere di urbanizzazione — già contrattualmente assunte dal soggetto cedente nei confronti di acquirenti di unità immobiliari).