(massima n. 1)
Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 c.c. dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti «contratti di azienda» (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attivitą imprenditoriale) e ai cosiddetti «contratti di impresa» (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 c.c., 2610 c.c. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'indicata regola del subentro ad un accordo sindacale).