(massima n. 1)
In tema di agenzia, in caso di trasferimento di azienda del preponente, la successione dell'acquirente nel rapporto in essere con l'agente non comporta, ex art. 2558 c.c., un automatico accollo cumulativo "ex lege" dei debiti anteriori all'alienazione, restando necessario, giusta l'art. 2560, comma 2, c.c., che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori, senza che, a tal fine, sia sufficiente la mera trasmissione dei documenti commerciali e contabili relativi al contratto. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha respinto la domanda di pagamento di provvigioni maturate in epoca antecedente alla cessione, sul rilievo che non risultava provata la loro inclusione nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante).