(massima n. 2)
Allo scopo di qualificare come autonome o subordinate le prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, la subordinazione deve essere verificata alla luce dell'intensità dell'etero-organizzazione della prestazione e stabilire se essa è funzionale al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio oppure se eccede le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio. (Nella fattispecie - riguardante un avvocato presso uno studio legale multidisciplinare, strutturato in associazione professionale della quale egli non era socio - la subordinazione è stata esclusa, essendosi accertato che al legale era lasciato spazio per il libero esercizio della professione, nei suoi contenuti tecnici e nelle sue modalità temporali e gestionali, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello studio).