Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 28274 del 4 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio di indisponibilità del tipo negoziale, ribadito più volte dalla Corte costituzionale, preclude al legislatore di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura ove da ciò derivi l'inapplicabilità di norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.

(massima n. 2)

Allo scopo di qualificare come autonome o subordinate le prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, la subordinazione deve essere verificata alla luce dell'intensità dell'etero-organizzazione della prestazione e stabilire se essa è funzionale al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio oppure se eccede le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio. (Nella fattispecie - riguardante un avvocato presso uno studio legale multidisciplinare, strutturato in associazione professionale della quale egli non era socio - la subordinazione è stata esclusa, essendosi accertato che al legale era lasciato spazio per il libero esercizio della professione, nei suoi contenuti tecnici e nelle sue modalità temporali e gestionali, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello studio).

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